Art. 21 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante: 
    a)  una  quota  del  fondo  sanitario  regionale  destinata  alla
prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale  in
rapporto alle attivita' attribuite all'ARPA,  nonche'  un  contributo
regionale   ordinario   annuale,   da   destinare   alle    attivita'
istituzionali obbligatorie di cui all'art. 7, comma 2; 
    b) contributi integrativi annuali della  Regione  e  degli  altri
enti di  cui  all'art.  2,  comma  3,  da  destinare  alle  attivita'
istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 7, comma 3; 
    c) risorse aggiuntive della Regione e degli  altri  enti  di  cui
all'art. 2, comma 3, da destinare alle ulteriori  attivita'  previste
dal Comitato regionale di indirizzo; 
    d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'art. 7,  comma
5; 
    e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA; 
    f)  ogni  altra  eventuale  risorsa,  quali  lasciti,  donazioni,
contributi di altri enti; 
    g) risorse derivanti dalla partecipazione a  progetti  regionali,
nazionali e comunitari.