Art. 22 Contabilita' 1. L'ARPA ha un patrimonio ed un proprio bilancio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilita' previste dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), per quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 2. Anteriormente all'approvazione il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto predisposti dal direttore generale sono inviati al Comitato regionale di indirizzo per le eventuali osservazioni.