Art. 26 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  E'  confermata  la  dotazione  organica  dell'ARPA  cosi'  come
definita anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 
  2. I beni mobili e  immobili  nonche'  le  attrezzature  trasferiti
all'agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente  legge
continuano a far parte del suo patrimonio. 
  3. L'ARPA trasmette entro il termine di tre  mesi  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge  lo   statuto,   il   regolamento   di
organizzazione e la Carta dei servizi e delle attivita'  alla  Giunta
regionale che li approva nei successivi novanta giorni.