Art. 14 
 
                        Modifiche all'art. 14 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La delimitazione e la denominazione delle zone  geografiche  di
raccolta, di cui all'art. 7, comma quinto, della  legge  n.  752  del
1985,  sono  definite  dalla  Giunta  regionale  in  relazione   alle
caratteristiche dei prodotti, sentita la  Consulta  di  cui  all'art.
30.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991  e'
abrogato.