Art. 14 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all'art. 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all'art. 30.». 2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 e' abrogato.