Art. 15 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: «, sentite le Province,» sono soppresse. 2. Alla fine del comma 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti: «, o segnala la propria presenza secondo altre modalita' stabilite dal regolamento delle aziende stesse.».