Art. 15 
 
                        Modifiche all'art. 15 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 1991  le
parole: «, sentite le Province,» sono soppresse. 
  2. Alla fine del comma 3 della legge regionale n. 24 del 1991  sono
aggiunte le parole seguenti: «, o segnala la propria presenza secondo
altre modalita' stabilite dal regolamento delle aziende stesse.».