Art. 16 
 
                      Sostituzione dell'art. 16 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. L'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 16 (Vigilanza). - 1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della
presente legge compete alla Regione  che,  per  l'accertamento  delle
infrazioni, si avvale, ai sensi dell'art. 15 della legge 16  dicembre
1985, n. 752, degli agenti del Corpo  forestale  dello  Stato,  della
polizia  provinciale,  della  polizia  municipale  e  delle   guardie
ecologiche volontarie nominate  ai  sensi  della  legge  regionale  3
luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario  di  vigilanza
ecologica). 
  2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione puo' avvalersi anche  delle
guardie  giurate  designate  da   cooperative,   consorzi   enti   ed
associazioni che abbiano per fine istituzionale la  protezione  della
natura e della fauna e la  salvaguardia  dell'ambiente,  nonche'  dei
dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione  per
i Parchi e la biodiversita' cui il rispettivo ordinamento  conferisca
la qualifica di agente di polizia giudiziaria.».