Art. 16 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1991 1. L'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l'accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica). 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione puo' avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente, nonche' dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversita' cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.».