Art. 18 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) la parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione»; b) alla fine della lettera s) sono aggiunte le parole seguenti: «, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.»; c) alla lettera s ter) tra le parole «comma 2» e le parole «da 1.000 a 6.000 euro» sono inserite le parole seguenti: «o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale».