Art. 18 
 
                        Modifiche all'art. 18 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale  n.  24  del  1991
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera e) la  parola  «Provincia»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Regione»; 
    b) alla fine della lettera s) sono aggiunte le  parole  seguenti:
«, o di  mancata  regolamentazione  delle  presenze  da  parte  delle
aziende stesse.»; 
    c) alla lettera s ter) tra le parole «comma 2» e  le  parole  «da
1.000 a 6.000 euro» sono inserite le parole seguenti: «o  a  medesime
procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale
o regionale».