Art. 19 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione». 2. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione.».