Art. 19 
 
                        Modifiche all'art. 19 
                 della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 1991  la
parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione». 
  2. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. La sospensione e la revoca  dell'autorizzazione  sono  disposte
dalla Regione.».