Art. 22 
 
                        Modifiche all'art. 22 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'art.  22  della  legge
regionale  n.  24  del  1991  e'  sostituito  dal   seguente:   «Tali
regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui  compete  la
titolarita' delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei
tartufai maggiormente rappresentative.».