Art. 22 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarita' delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.».