Art. 27 
 
                  Sostituzione dell'art. 24-sexies 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. L'art. 24-sexies  della  legge  regionale  n.  24  del  1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 24-sexies (Carta regionale  delle  aree  tartufigene).  -  1.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale approva,  sentiti  la  Consulta  di  cui  all'art.  30,  la
Conferenza agricola di cui all'art. 39 della legge  regionale  n.  13
del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversita' e  le
associazioni  dei  tartufai   e   dei   tartuficoltori   maggiormente
rappresentative a livello regionale, la Carta  regionale  delle  aree
potenzialmente tartufigene. 
  2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si
applica la procedura di cui al comma 1.».