Art. 27 Sostituzione dell'art. 24-sexies della legge regionale n. 24 del 1991 1. L'art. 24-sexies della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 24-sexies (Carta regionale delle aree tartufigene). - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all'art. 30, la Conferenza agricola di cui all'art. 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversita' e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene. 2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.».