Art. 28 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «dalle Province e dalle Comunita' montane.» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Enti locali e dalla Citta' Metropolitana di Bologna.».