Art. 28 
 
                        Modifiche all'art. 25 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 24 del 1991  le
parole «dalle Province e dalle Comunita'  montane.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dagli Enti locali e dalla  Citta'  Metropolitana  di
Bologna.».