Art. 29 
 
                        Modifiche all'art. 26 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 24 del 1991  le
parole «le Province possono»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
Regione puo'».