Art. 31 Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 24 del 1991 1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Clausola valutativa). - 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti: a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo; b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo; c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate; d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate; e) modalita' ed esiti dell'attivita' di vigilanza; f) interventi e risultati delle attivita' di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attivita' svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati; g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse; h) eventuali criticita' riscontrate nel corso dell'attuazione. 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.».