Art. 31 
 
                    Inserimento dell'art. 27-bis 
                nella legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 27-bis (Clausola valutativa). -  1.  L'Assemblea  legislativa
esercita il controllo  sull'attuazione  della  presente  legge  e  ne
valuta i risultati ottenuti. 
  A tal fine, con cadenza triennale,  la  Giunta  regionale  presenta
alla competente Commissione assembleare una relazione  che  fornisca,
fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti: 
    a) tipologia, caratteristiche e  distribuzione  territoriale  del
patrimonio tartuficolo; 
    b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei
tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo; 
    c) andamento  delle  procedure  di  riconoscimento,  controllo  e
revoca delle tartufaie controllate; 
    d) andamento delle procedure di  riconoscimento  delle  tartufaie
coltivate; 
    e) modalita' ed esiti dell'attivita' di vigilanza; 
    f) interventi e  risultati  delle  attivita'  di  promozione  del
patrimonio  tartufigeno  e  della  tartuficoltura   con   particolare
riguardo ai percorsi di valorizzazione  dell'attivita'  svolta  dalle
Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati; 
    g) distribuzione dei contributi  specificando  la  caratteristica
dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse; 
    h) eventuali criticita' riscontrate nel corso dell'attuazione. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge.».