Art. 32 
 
                      Sostituzione dell'art. 30 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. L'art. 30 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 30 (Consulta per la tutela e la valorizzazione del  tartufo).
- 1. La Regione istituisce una Consulta  con  funzioni  consultive  e
propositive   sui   provvedimenti   relativi   alla   tutela   e   la
valorizzazione   del   tartufo,   sui    problemi    connessi    alla
regolamentazione della raccolta e su ogni  altro  problema  derivante
dall'applicazione della presente legge. 
  2. La Consulta e' presieduta  dall'Assessore  regionale  competente
per la materia o da un suo delegato ed e' composta dai rappresentanti
delle associazioni maggiormente  rappresentative  dei  tartufai,  dei
tartuficoltori,   delle   associazioni   degli   agricoltori,   della
cooperazione  e  delle  associazioni  ambientaliste.  Possono  essere
invitati i  Comuni  e  gli  Enti  di  gestione  per  i  Parchi  e  la
biodiversita'  sul  territorio  regionale.  Possono  altresi'  essere
invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di  settore,  di
volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. 
  3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i  criteri  per
definire  la  rappresentativita'   delle   associazioni,   nomina   i
componenti  della  Consulta  e  definisce   le   sue   modalita'   di
funzionamento.  La  Consulta  dura  in   carica   cinque   anni.   La
partecipazione ai suoi lavori non  da'  luogo  ad  alcun  compenso  o
rimborso.».