Art. 32 Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 1991 1. L'art. 30 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo). - 1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge. 2. La Consulta e' presieduta dall'Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed e' composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversita' sul territorio regionale. Possono altresi' essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. 3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentativita' delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalita' di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non da' luogo ad alcun compenso o rimborso.».