Art. 33 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  I  riconoscimenti  di   tartufaie   controllate   e   coltivate
rilasciati, ai sensi dell'art.  3,  dalle  Province  e  dalla  Citta'
Metropolitana di Bologna conservano la loro validita'. 
  2. Ai procedimenti di riconoscimento di tartufaie in corso continua
ad applicarsi la  disciplina  procedimentale  vigente  alla  data  di
presentazione  dell'istanza;   gli   interventi   prescritti   devono
concludersi entro il termine perentorio  del  31  luglio  2017.  Fino
all'adozione della delibera di Giunta regionale di  cui  all'art.  3,
comma 3, detta procedura  si  applica  altresi'  ai  procedimenti  di
riconoscimento avviati successivamente all'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Le autorizzazioni alla  raccolta  per  scopi  scientifici  e  di
studio, anche in deroga al calendario ed  alle  disposizioni  di  cui
agli articoli 9, 10, 11 e 13, gia' rilasciate alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno  validita'  fino  al  31  dicembre
2016. 
  4. Sono confermate fino  al  31  dicembre  2016  le  variazioni  al
calendario  di  ricerca  e  raccolta  del  tartufo   previste   dalle
Amministrazioni provinciali e dalla Citta' Metropolitana di Bologna e
riportate nei seguenti atti e provvedimenti amministrativi: 
    a) Provincia di Modena, delibera della Giunta provinciale n.  169
del 2003; 
    b) Provincia di Rimini, delibere della Giunta provinciale n.  206
del 2002 e n. 127 del 2011; 
    c) Provincia di Ferrara, delibera del Consiglio provinciale n. 48
del 2015 e decreto del Presidente n. 171 del 2015; 
    d) Provincia di Reggio Emilia, delibera della Giunta  provinciale
n. 238 del 2007; 
    e) Provincia di Parma, delibera della Giunta provinciale  n.  690
del 2004; 
    f) Provincia di  Piacenza,  determinazione  della  dirigente  del
Servizio Piccole filiere e supporto tecnico n. 1069 del 2015; 
    g)  Citta'  Metropolitana  di  Bologna,  delibera  della   Giunta
provinciale di Bologna n. 277 del 2000. 
  5. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in  attuazione  di
articoli abrogati perdono efficacia con  l'entrata  in  vigore  della
presente legge.