Art. 33 Disposizioni transitorie e finali 1. I riconoscimenti di tartufaie controllate e coltivate rilasciati, ai sensi dell'art. 3, dalle Province e dalla Citta' Metropolitana di Bologna conservano la loro validita'. 2. Ai procedimenti di riconoscimento di tartufaie in corso continua ad applicarsi la disciplina procedimentale vigente alla data di presentazione dell'istanza; gli interventi prescritti devono concludersi entro il termine perentorio del 31 luglio 2017. Fino all'adozione della delibera di Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 3, detta procedura si applica altresi' ai procedimenti di riconoscimento avviati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 3. Le autorizzazioni alla raccolta per scopi scientifici e di studio, anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validita' fino al 31 dicembre 2016. 4. Sono confermate fino al 31 dicembre 2016 le variazioni al calendario di ricerca e raccolta del tartufo previste dalle Amministrazioni provinciali e dalla Citta' Metropolitana di Bologna e riportate nei seguenti atti e provvedimenti amministrativi: a) Provincia di Modena, delibera della Giunta provinciale n. 169 del 2003; b) Provincia di Rimini, delibere della Giunta provinciale n. 206 del 2002 e n. 127 del 2011; c) Provincia di Ferrara, delibera del Consiglio provinciale n. 48 del 2015 e decreto del Presidente n. 171 del 2015; d) Provincia di Reggio Emilia, delibera della Giunta provinciale n. 238 del 2007; e) Provincia di Parma, delibera della Giunta provinciale n. 690 del 2004; f) Provincia di Piacenza, determinazione della dirigente del Servizio Piccole filiere e supporto tecnico n. 1069 del 2015; g) Citta' Metropolitana di Bologna, delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 277 del 2000. 5. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.