Art. 5 
 
      Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del  1991  la
parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione». 
  2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del  1991  la
parola «Provincia» e'  sostituita  dalla  seguente:  «Regione»  e  le
parole «tenuto conto anche del piano  colturale  e  di  conservazione
sottoscritto dal richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «che il
richiedente dovra' sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il
richiedente   dovra'   sottoscrivere   le   prescrizioni    contenute
nell'attestazione di riconoscimento.». 
  3. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del  1991  la
parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione». 
  4. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 5 della legge  regionale  n.
24 del 1991 le parole «A tal fine, le Province provvedono a  redigere
la carta dei corsi d'acqua demaniali.» sono soppresse.