Art. 5 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione». 2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole «tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «che il richiedente dovra' sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovra' sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento.». 3. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione». 4. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.» sono soppresse.