Art. 9 
 
                      Sostituzione dell'art. 9 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. L'art. 9 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La  Regione  istituisce  una  o
piu' commissioni per l'abilitazione alla raccolta e  ne  regola,  con
atti propri, il funzionamento e la durata. 
  2. La Commissione d'esame e'  composta  da  due  collaboratori  con
competenze tecniche e da  un  dirigente  regionale  con  funzione  di
presidente. 
  3. La Commissione d'esame puo' svolgere  le  prove  anche  in  sedi
decentrate  e  puo'  accorpare  le   sedi   di   esame   per   ambiti
sovraprovinciali. 
  4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a
carico della Regione.».