Art. 9 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 1991 1. L'art. 9 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La Regione istituisce una o piu' commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata. 2. La Commissione d'esame e' composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente. 3. La Commissione d'esame puo' svolgere le prove anche in sedi decentrate e puo' accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali. 4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.».