Art. 10 Inserimento dell'art. 44-septies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-septies (Adozione e approvazione del piano del parco nazionale). - 1. Il progetto del piano del parco e' predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette avvalendosi del supporto delle altre strutture provinciali preposte ai seguenti ambiti e materie: urbanistica, ambiente, paesaggio, pericolosita', mobilita' e assetto idrogeologico e forestale, pianificazione provinciale. Il progetto e' approvato con deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro tre mesi dalla sua approvazione, a processo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 44-quinquies. 2. Il piano e' adottato in via preliminare dalla giunta provinciale tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti i pareri del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'art. 52 e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater. 3. Il piano e' pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia e depositato presso la sede della Provincia a disposizione del pubblico e dei soggetti interessati per un periodo, comunque non inferiore a sessanta giorni, individuato nella deliberazione di adozione del piano. L'avviso di deposito e' pubblicato su almeno un quotidiano locale e affisso all'albo della comunita' e dei comuni il cui territorio ricade nel parco nazionale. Durante il periodo di deposito chiunque puo' prendere visione del piano e presentare alla Provincia osservazioni e proposte scritte. 4. Ai sensi dell'art. 99, comma 2, se il piano impone vincoli alla fruibilita' dei diritti di uso civico esistenti, esso e' trasmesso, anche usando strumenti informatici, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate, nell'ambito della procedura stabilita dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005). 5. Per verificare la conformita' del piano con le linee guida e gli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, con il programma di sviluppo provinciale, con il PUP e con questa legge, nonche' con le finalita' e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, la struttura provinciale competente in materia di aree protette, entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di deposito prevista dal comma 3, acquisisce i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di Governo del territorio, di tutela dell'ambiente e di paesaggio, di pianificazione provinciale e delle altre strutture provinciali chiamate a esprimersi in base alle vigenti disposizioni provinciali di settore. I pareri possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi convocata dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992). 6. Il piano del parco nazionale e' sottoposto a valutazione ambientale strategica e alla valutazione d'incidenza prevista dall'art. 39, secondo quanto disposto dal regolamento previsto dall'art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 10 del 2004. La giunta provinciale puo' stabilire, con apposite deliberazioni, indicazioni e indirizzi di carattere generale, nell'obiettivo di coordinare lo svolgimento della valutazione ambientale strategica con i procedimenti previsti da quest'articolo. 7. Il piano del parco nazionale e' adottato in via definitiva dalla giunta provinciale tenendo conto delle osservazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3 nonche' dei pareri o del verbale di conclusione della conferenza di servizi prevista dal comma 5. Se la giunta provinciale si discosta dai pareri o dal verbale di conclusione della conferenza di servizi deve motivare le ragioni della decisione. 8. Prima dell'adozione definitiva del piano la giunta provinciale acquisisce l'intesa del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, che si esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di voto contrario del comitato o d'inutile decorso del termine l'assessore provinciale competente, entro i successivi trenta giorni, attiva un tavolo di confronto con il comitato per favorire il coordinamento delle diverse posizioni e condividere le eventuali modificazioni del piano. Se non e' possibile perfezionare l'intesa neanche in questa fase la giunta provinciale puo' procedere all'adozione prescindendo dall'intesa, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. 9. Il piano adottato in via definitiva e' trasmesso al ministero competente in materia di ambiente per l'acquisizione del suo parere vincolante circa la conformita' alle lince guida e agli indirizzi approvati dal comitato di coordinamento e di indirizzo ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974. 10. Acquisito il parere previsto dal comma 9 la giunta provinciale, sulla base delle modifiche o integrazioni formulate dal Ministero, approva il piano del parco nazionale. 11. Il piano del parco nazionale e' modificato osservando la procedura prevista per la sua approvazione, a esclusione della fase di partecipazione avente ad oggetto il progetto del piano ai sensi del comma 1 e con la riduzione a meta' dei termini previsti da quest'articolo. 12. Se le linee guida del comitato di coordinamento e di indirizzo non dispongono diversamente, il piano del parco nazionale puo' essere approvato anche per stralci, nei casi di necessita' o di urgenza oppure per motivate ragioni tecniche o d'interesse pubblico. Per stralci si intendono le parti del piano che interessano materie omogenee. 13. Il piano del parco nazionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche per estratto, della deliberazione che lo approva, ed e' tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della Provincia.»