Art. 10 
 
Inserimento  dell'art.  44-septies  nella  legge  provinciale   sulle
            foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-sexies della legge provinciale  sulle  foreste  e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-septies (Adozione  e  approvazione  del  piano  del  parco
nazionale). - 1. Il progetto del piano del parco e' predisposto dalla
struttura  provinciale  competente  in  materia  di   aree   protette
avvalendosi del supporto delle altre strutture  provinciali  preposte
ai seguenti  ambiti  e  materie:  urbanistica,  ambiente,  paesaggio,
pericolosita',  mobilita'  e  assetto  idrogeologico   e   forestale,
pianificazione   provinciale.   Il   progetto   e'   approvato    con
deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro  tre  mesi
dalla sua  approvazione,  a  processo  partecipativo  secondo  quanto
previsto dall'art. 44-quinquies. 
  2. Il piano e' adottato in via preliminare dalla giunta provinciale
tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti
i pareri  del  comitato  scientifico  delle  aree  protette  previsto
dall'art.  52  e  del  comitato  provinciale   di   coordinamento   e
d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater. 
  3. Il piano e' pubblicato nel  sito  internet  istituzionale  della
Provincia e depositato presso la sede della Provincia a  disposizione
del pubblico e dei soggetti interessati per un periodo, comunque  non
inferiore a  sessanta  giorni,  individuato  nella  deliberazione  di
adozione del piano. L'avviso di deposito e' pubblicato su  almeno  un
quotidiano locale e affisso all'albo della comunita' e dei comuni  il
cui territorio ricade nel parco  nazionale.  Durante  il  periodo  di
deposito chiunque puo' prendere visione del piano e  presentare  alla
Provincia osservazioni e proposte scritte. 
  4. Ai sensi dell'art. 99, comma 2, se il piano impone vincoli  alla
fruibilita' dei diritti di uso civico esistenti, esso  e'  trasmesso,
anche usando strumenti informatici, alle amministrazioni separate dei
beni di uso civico territorialmente  interessate,  nell'ambito  della
procedura  stabilita  dall'art.  18,  commi  2  e  3,   della   legge
provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi  civici
2005). 
  5. Per verificare la conformita' del piano con le linee guida e gli
indirizzi del comitato  di  coordinamento  e  di  indirizzo,  con  il
programma di sviluppo provinciale, con il PUP  e  con  questa  legge,
nonche' con le finalita' e i principi  della  disciplina  statale  in
materia di aree protette,  la  struttura  provinciale  competente  in
materia di aree protette, entro  sessanta  giorni  dalla  conclusione
della fase di deposito prevista dal  comma  3,  acquisisce  i  pareri
delle strutture provinciali competenti  in  materia  di  Governo  del
territorio, di tutela dell'ambiente e di paesaggio, di pianificazione
provinciale e delle altre strutture provinciali chiamate a esprimersi
in base alle vigenti disposizioni provinciali di  settore.  I  pareri
possono essere acquisiti anche  in  sede  di  conferenza  di  servizi
convocata dalla struttura provinciale competente in materia  di  aree
protette ai sensi della legge provinciale 30  novembre  1992,  n.  23
(legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992). 
  6. Il  piano  del  parco  nazionale  e'  sottoposto  a  valutazione
ambientale  strategica  e  alla  valutazione   d'incidenza   prevista
dall'art.  39,  secondo  quanto  disposto  dal  regolamento  previsto
dall'art. 11, comma 6, della legge provinciale n.  10  del  2004.  La
giunta  provinciale  puo'  stabilire,  con  apposite   deliberazioni,
indicazioni e indirizzi  di  carattere  generale,  nell'obiettivo  di
coordinare lo svolgimento della valutazione ambientale strategica con
i procedimenti previsti da quest'articolo. 
  7. Il piano del parco nazionale e' adottato in via definitiva dalla
giunta  provinciale  tenendo  conto  delle  osservazioni  e  proposte
raccolte ai sensi del comma 3 nonche' dei pareri  o  del  verbale  di
conclusione della conferenza di servizi prevista dal comma 5.  Se  la
giunta  provinciale  si  discosta  dai  pareri  o  dal   verbale   di
conclusione della conferenza di  servizi  deve  motivare  le  ragioni
della decisione. 
  8. Prima dell'adozione definitiva del piano la  giunta  provinciale
acquisisce l'intesa  del  comitato  provinciale  di  coordinamento  e
d'indirizzo  previsto  dall'art.  44-quater,  che   si   esprime,   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di voto contrario del comitato o d'inutile decorso
del termine l'assessore provinciale competente,  entro  i  successivi
trenta giorni, attiva un tavolo di  confronto  con  il  comitato  per
favorire il coordinamento delle diverse posizioni  e  condividere  le
eventuali modificazioni del piano. Se non e'  possibile  perfezionare
l'intesa neanche in questa fase la giunta provinciale puo'  procedere
all'adozione  prescindendo  dall'intesa,  ma  tenendo   conto   delle
posizioni espresse e dando comunque atto delle  motivazioni  relative
al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. 
  9. Il piano adottato in via definitiva e'  trasmesso  al  ministero
competente in materia di ambiente per l'acquisizione del  suo  parere
vincolante circa la conformita' alle lince  guida  e  agli  indirizzi
approvati dal comitato di  coordinamento  e  di  indirizzo  ai  sensi
dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
279 del 1974. 
  10. Acquisito il parere previsto dal comma 9 la giunta provinciale,
sulla base delle modifiche o integrazioni  formulate  dal  Ministero,
approva il piano del parco nazionale. 
  11. Il piano  del  parco  nazionale  e'  modificato  osservando  la
procedura prevista per la sua approvazione, a esclusione  della  fase
di partecipazione avente ad oggetto il progetto del  piano  ai  sensi
del comma 1 e con la  riduzione  a  meta'  dei  termini  previsti  da
quest'articolo. 
  12. Se le linee guida del comitato di coordinamento e di  indirizzo
non dispongono diversamente, il piano del parco nazionale puo' essere
approvato anche per stralci, nei casi  di  necessita'  o  di  urgenza
oppure per motivate ragioni  tecniche  o  d'interesse  pubblico.  Per
stralci si intendono le  parti  del  piano  che  interessano  materie
omogenee. 
  13. Il  piano  del  parco  nazionale  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello  della  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione,  anche  per  estratto,  della  deliberazione  che  lo
approva, ed e' tenuto in libera visione del pubblico presso  la  sede
della Provincia.»