Art. 11 
 
Inserimento dell'art. 44-octies nella legge provinciale sulle foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-septies della legge provinciale sulle  foreste  e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-octies (Regolamento del parco nazionale). - 1. In  armonia
con le finalita' e i principi previsti dall'art. 44-sexies, comma  1,
secondo il modello previsto dalla normativa  statale  in  materia  di
aree protette, e in conformita' alle linee guida e agli indirizzi del
comitato di coordinamento e di indirizzo, al  programma  di  sviluppo
provinciale, al PUP e  a  questa  legge,  il  regolamento  del  parco
nazionale disciplina l'esercizio delle attivita' consentite, limitate
o vietate nel territorio del parco  di  competenza  provinciale,  nel
rispetto delle sue caratteristiche  naturali,  ambientali,  storiche,
culturali, antropologiche e tradizionali. 
  2. Il regolamento del parco nazionale e'  approvato,  modificato  o
aggiornato  dalla  giunta  provinciale  con  la  procedura   prevista
dall'art.  44-septies.  La   prima   approvazione   del   regolamento
successiva   all'entrata   in   vigore   di   questo   capo   avviene
contestualmente a quella del piano del parco nazionale. 
  3.  Le  prescrizioni  del  regolamento  del  parco  nazionale  sono
vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono
svolgere nel parco nazionale le attivita' disciplinate dal piano. 
  4. Al regolamento del parco nazionale si applica l'art.  44-sexies,
comma 13.»