Art. 11 Inserimento dell'art. 44-octies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-septies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-octies (Regolamento del parco nazionale). - 1. In armonia con le finalita' e i principi previsti dall'art. 44-sexies, comma 1, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette, e in conformita' alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, al programma di sviluppo provinciale, al PUP e a questa legge, il regolamento del parco nazionale disciplina l'esercizio delle attivita' consentite, limitate o vietate nel territorio del parco di competenza provinciale, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, ambientali, storiche, culturali, antropologiche e tradizionali. 2. Il regolamento del parco nazionale e' approvato, modificato o aggiornato dalla giunta provinciale con la procedura prevista dall'art. 44-septies. La prima approvazione del regolamento successiva all'entrata in vigore di questo capo avviene contestualmente a quella del piano del parco nazionale. 3. Le prescrizioni del regolamento del parco nazionale sono vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere nel parco nazionale le attivita' disciplinate dal piano. 4. Al regolamento del parco nazionale si applica l'art. 44-sexies, comma 13.»