Art. 13 
 
Inserimento dell'art. 44-decies nella legge provinciale sulle foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-novies della legge provinciale  sulle  foreste  e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-decies (Programma degli interventi).  -  1.  La  Provincia
promuove la stipulazione di accordi  con  la  comunita'  e  i  comuni
interessati per la  definizione  di  linee  guida  cui  informare  la
programmazione  degli  interventi   per   la   conservazione   e   la
valorizzazione  del  parco  nazionale,   da   realizzare   anche   in
collaborazione con  questi  enti  o  avvalendosi  degli  stessi.  Gli
accordi  possono  individuare  specifici  interventi  indicandone  la
relativa copertura finanziaria. La realizzazione degli interventi che
richiedono finanziamenti provinciali e'  subordinata  all'inserimento
nel programma previsto dal comma 2,  che  deve  comunque  evidenziare
l'eventuale quota di finanziamento a carico di altri enti. 
  2. In coerenza con i contenuti degli eventuali accordi stipulati ai
sensi del comma 1 la giunta provinciale, acquisita  l'intesa  con  il
comitato provinciale  di  coordinamento  e  d'indirizzo,  approva  un
programma degli interventi,  in  osservanza  delle  prescrizioni  del
piano e  del  regolamento  del  parco  nazionale,  se  approvati.  Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni dal  ricevimento  della
richiesta la giunta provinciale  puo'  procedere  prescindendone,  ma
tenendo conto delle posizioni espresse e dando  comunque  atto  delle
motivazioni  relative  al  mancato  accoglimento  delle  osservazioni
formulate. Il programma degli interventi ha una  durata  triennale  e
scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio  della  legislatura
provinciale. Ferma restando la scadenza  di  fine  legislatura,  fino
all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore  il  precedente
per l'attuazione degli interventi ivi previsti. 
  3. Al programma degli interventi non si  applica  l'art.  17  della
legge provinciale 8 luglio 1996, n.  4  (legge  sulla  programmazione
provinciale 1996), fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  9  del
medesimo articolo.»