Art. 13 Inserimento dell'art. 44-decies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-novies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-decies (Programma degli interventi). - 1. La Provincia promuove la stipulazione di accordi con la comunita' e i comuni interessati per la definizione di linee guida cui informare la programmazione degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del parco nazionale, da realizzare anche in collaborazione con questi enti o avvalendosi degli stessi. Gli accordi possono individuare specifici interventi indicandone la relativa copertura finanziaria. La realizzazione degli interventi che richiedono finanziamenti provinciali e' subordinata all'inserimento nel programma previsto dal comma 2, che deve comunque evidenziare l'eventuale quota di finanziamento a carico di altri enti. 2. In coerenza con i contenuti degli eventuali accordi stipulati ai sensi del comma 1 la giunta provinciale, acquisita l'intesa con il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo, approva un programma degli interventi, in osservanza delle prescrizioni del piano e del regolamento del parco nazionale, se approvati. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la giunta provinciale puo' procedere prescindendone, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti. 3. Al programma degli interventi non si applica l'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo.»