Art. 14 
 
Inserimento  dell'art.  44-undecies  nella  legge  provinciale  sulle
            foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-decies della legge provinciale  sulle  foreste  e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-undecies (Nulla  osta).  -  1.  La  struttura  provinciale
competente in materia di aree protette  rilascia  il  nulla  osta  ai
sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge  quadro
sulle aree protette), in conformita' a quanto previsto  dal  piano  e
dal regolamento del parco nazionale. 
  2. Se  il  progetto  e'  assoggettato  alla  valutazione  d'impatto
ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale  (AUT)  o  ad
altre autorizzazioni per le quali la disciplina  di  settore  prevede
l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta e' rilasciato
nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della  legge
di  settore  e  nel  rispetto  delle  sue  previsioni  relative  alla
procedura di formazione del provvedimento finale. 
  3. Se il progetto e'  assoggettato  a  valutazione  d'incidenza  il
nulla osta e' rilasciato con un unico provvedimento, nel rispetto dei
termini  previsti  dalla  disciplina  in   materia   di   valutazione
d'incidenza. 
  4. Con regolamento la Provincia puo' individuare  le  tipologie  di
interventi, impianti o opere di minor rilievo per le quali  il  nulla
osta  e'  rilasciato   dall'ufficio   della   struttura   provinciale
competente in materia di aree protette individuato con  deliberazione
della Giunta provinciale.»