Art. 14 Inserimento dell'art. 44-undecies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-undecies (Nulla osta). - 1. La struttura provinciale competente in materia di aree protette rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in conformita' a quanto previsto dal piano e dal regolamento del parco nazionale. 2. Se il progetto e' assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta e' rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge di settore e nel rispetto delle sue previsioni relative alla procedura di formazione del provvedimento finale. 3. Se il progetto e' assoggettato a valutazione d'incidenza il nulla osta e' rilasciato con un unico provvedimento, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina in materia di valutazione d'incidenza. 4. Con regolamento la Provincia puo' individuare le tipologie di interventi, impianti o opere di minor rilievo per le quali il nulla osta e' rilasciato dall'ufficio della struttura provinciale competente in materia di aree protette individuato con deliberazione della Giunta provinciale.»