Art. 16 
 
         Modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale 
         sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 52 della  legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura  2007  sono
inserite le parole:  «e  del  piano  del  parco  nazionale,  ai  fini
dell'adozione preliminare». 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 52 della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione  della  natura  2007  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «d) ogni altra questione inerente il parco nazionale, i parchi e le
riserve e la rete «Natura 2000» che gli sia sottoposta  dalla  giunta
provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette, dal  comitato
provinciale  di  coordinamento  e  d'indirizzo   previsto   dall'art.
44-quater o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e  della
rete di riserve.» 
  3. Nel comma 4 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura  2007,  dopo  le  parole:  «il  proprio
parere sul piano del parco» sono inserite le seguenti: «, compreso il
piano del parco nazionale previsto dall'art. 44-sexies». 
  4. Nel comma 5 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «i rappresentanti
degli enti di gestione interessati» sono inserite le seguenti: «e del
comitato  provinciale  di  coordinamento   e   d'indirizzo   previsto
dall'art. 44-quater».