Art. 16 Modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «e del piano del parco nazionale, ai fini dell'adozione preliminare». 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente: «d) ogni altra questione inerente il parco nazionale, i parchi e le riserve e la rete «Natura 2000» che gli sia sottoposta dalla giunta provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette, dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e della rete di riserve.» 3. Nel comma 4 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «il proprio parere sul piano del parco» sono inserite le seguenti: «, compreso il piano del parco nazionale previsto dall'art. 44-sexies». 4. Nel comma 5 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «i rappresentanti degli enti di gestione interessati» sono inserite le seguenti: «e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater».