Art. 18 
 
Inserimento dell'art. 112-bis nella legge provinciale sulle foreste e
                 sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 112 della legge provinciale sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
  «Art.  112-bis  (Sanzioni  amministrative  applicabili  nel   Parco
nazionale  dello  Stelvio).  -  1.  Per  la  violazione  delle  norme
provinciali applicabili nel  territorio  del  parco  ai  sensi  degli
articoli 44-sexies, comma 13, e 44-octies, comma 4, si  applicano  le
sanzioni  amministrative  previste  dalle  predette  norme.  Per   la
violazione delle ulteriori disposizioni stabilite  dal  piano  e  dal
regolamento  del   parco   nazionale   si   applicano   le   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della  legge  n.  394
del 1991,  salvo  che  il  piano  o  il  regolamento  individuino  le
violazioni in corrispondenza delle quali  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla legislazione provinciale e l'eventuale raddoppio delle
relative misure edittali.»