Art. 18 Inserimento dell'art. 112-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «Art. 112-bis (Sanzioni amministrative applicabili nel Parco nazionale dello Stelvio). - 1. Per la violazione delle norme provinciali applicabili nel territorio del parco ai sensi degli articoli 44-sexies, comma 13, e 44-octies, comma 4, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle predette norme. Per la violazione delle ulteriori disposizioni stabilite dal piano e dal regolamento del parco nazionale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della legge n. 394 del 1991, salvo che il piano o il regolamento individuino le violazioni in corrispondenza delle quali si applicano le sanzioni previste dalla legislazione provinciale e l'eventuale raddoppio delle relative misure edittali.»