Art. 19 Modificazioni dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «Questo comma non si applica per le opere e gli interventi previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a), e dall'art. 97, comma 1, lettera a).» 2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «6-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma le giunte esecutive dei parchi naturali provinciali nominate ai sensi delle disposizioni previgenti sono integrate secondo la composizione prevista dall'art. 42 di questa legge, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010".»