Art. 19 
 
         Modificazioni dell'art. 114 della legge provinciale 
         sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 114 della legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono  inserite  le
parole: «Questo comma non si applica per le opere  e  gli  interventi
previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a), e dall'art. 97, comma  1,
lettera a).» 
  2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 114 della legge provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
  «6-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di
questo comma le giunte  esecutive  dei  parchi  naturali  provinciali
nominate  ai  sensi  delle  disposizioni  previgenti  sono  integrate
secondo la composizione prevista dall'art. 42 di questa  legge,  come
modificato dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale  concernente
"Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste   e   sulla
protezione  della  natura  2007,  della   legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il
Governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge  provinciale  sul
commercio 2010".»