Art. 2 Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «In attesa dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del parco.» sono soppresse.