Art. 2 
 
Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale  sulle  foreste  e
                 sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e
sulla  protezione  della  natura   2007   le   parole:   «In   attesa
dell'attuazione della  legge  provinciale  n.  22  del  1993,  per  i
medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale  dello
Stelvio resta ferma  l'applicazione  delle  misure  di  conservazione
stabilite  dalla  legislazione  statale  e  provinciale  recante   la
disciplina di salvaguardia e tutela del parco.» sono soppresse.