Art. 20 Inserimento dell'art. 114-ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 114-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «Art. 114-ter (Disposizioni transitorie per il Parco nazionale dello Stelvio). - 1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia del parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio). 2. Fino alla data di entrata in vigore del piano del parco nazionale approvato ai sensi dell'art. 44-septies, i PRG hanno efficacia anche per le parti del territorio comunale in cui il piano del parco, ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 3, tiene luogo del PRG. Per le restanti parti del territorio comunale i PRG, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015, sono adeguati agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 4, entro il termine individuato dal piano del parco. Nel territorio del parco nazionale e fino alla data di entrata in vigore del piano del parco, alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in deroga a previsioni del PRG continua ad applicarsi la disciplina prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, ma il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette. 3. Dopo l'approvazione del piano del parco nazionale il PTC, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015, e' adeguato agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 5, entro il termine individuato dal piano del parco. 4. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale la struttura provinciale competente in materia di aree protette valuta la conformita' agli obiettivi di tutela previsti dall'art. 44-sexies, comma 1, dei progetti di' PRG e di PTC, o di loro varianti, secondo quanto previsto dall'art. 44-sexies, commi 4 e 5. 5. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Provincia avvia la procedura per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS ricadenti nel parco nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 38, comma 6; fino alla conclusione di questa procedura si applicano le misure di conservazione generale gia' approvate, per le ZPS, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2004 e, per le ZSC ricadenti nei parchi naturali provinciali, ai sensi dell'art. 38. 6. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 44-undecies la struttura provinciale competente in materia di aree protette verifica la conformita' dell'intervento alle disposizioni di questa legge, delle altre leggi provinciali di settore vigenti, delle norme di tutela e salvaguardia e delle misure di conservazione richiamate da quest'articolo. 7. In prima applicazione di quest'articolo i termini per la costituzione del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, comma 8, decorrono dalla data di entrata in vigore di questo capo.»