Art. 20 
 
Inserimento dell'art. 114-ter nella legge provinciale sulle foreste e
                 sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 114-bis della  legge  provinciale  sulle  foreste  e
sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
  «Art. 114-ter (Disposizioni  transitorie  per  il  Parco  nazionale
dello Stelvio). - 1. Fatto salvo quanto previsto  da  quest'articolo,
fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale
continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia  del
parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo
13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige,  recante  modifiche  ed
integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 1974,  n.  279,  in  materia  di  esercizio  delle  funzioni
amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio). 
  2. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  piano  del  parco
nazionale approvato  ai  sensi  dell'art.  44-septies,  i  PRG  hanno
efficacia anche per le parti del territorio comunale in cui il  piano
del parco, ai sensi dell'art. 44-sexies, comma  3,  tiene  luogo  del
PRG. Per le restanti parti del territorio  comunale  i  PRG,  secondo
quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio
2015, sono adeguati agli indirizzi stabiliti dal piano del  parco  ai
sensi dell'art. 44-sexies, comma 4, entro il termine individuato  dal
piano del parco. Nel territorio del parco nazionale e fino alla  data
di entrata in vigore del piano del parco, alla realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico in  deroga  a  previsioni  del  PRG
continua ad applicarsi la disciplina prevista dal titolo IV, capo VI,
della legge provinciale per il Governo del  territorio  2015,  ma  il
comune acquisisce,  ai  fini  del  rilascio  del  titolo  edilizio  o
dell'autorizzazione  alla   deroga,   il   parere   della   struttura
provinciale competente in materia di aree protette. 
  3. Dopo l'approvazione  del  piano  del  parco  nazionale  il  PTC,
secondo quanto previsto dalla legge provinciale per  il  Governo  del
territorio 2015, e' adeguato agli indirizzi stabiliti dal  piano  del
parco ai  sensi  dell'art.  44-sexies,  comma  5,  entro  il  termine
individuato dal piano del parco. 
  4. In attesa dell'approvazione del piano  del  parco  nazionale  la
struttura provinciale competente in materia di aree  protette  valuta
la conformita' agli obiettivi di tutela previsti dall'art. 44-sexies,
comma 1, dei progetti di' PRG e di PTC, o di loro  varianti,  secondo
quanto previsto dall'art. 44-sexies, commi 4 e 5. 
  5. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore  di  quest'articolo  la
Provincia avvia la procedura per l'adozione  e  l'approvazione  delle
misure di conservazione delle ZSC e delle  ZPS  ricadenti  nel  parco
nazionale,  secondo  quanto  stabilito   dal   regolamento   previsto
dall'art. 38, comma 6; fino alla conclusione di questa  procedura  si
applicano le misure di conservazione generale gia' approvate, per  le
ZPS, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2004 e,  per  le  ZSC
ricadenti nei parchi naturali provinciali, ai sensi dell'art. 38. 
  6. In attesa dell'approvazione del piano del parco  nazionale,  per
il  rilascio  del  nulla  osta  previsto  dall'art.  44-undecies   la
struttura provinciale competente in materia di aree protette verifica
la conformita' dell'intervento alle  disposizioni  di  questa  legge,
delle altre leggi provinciali di  settore  vigenti,  delle  norme  di
tutela e salvaguardia e delle misure di conservazione  richiamate  da
quest'articolo. 
  7. In  prima  applicazione  di  quest'articolo  i  termini  per  la
costituzione del comitato provinciale di coordinamento e  d'indirizzo
previsto dall'art.  44-quater,  comma  8,  decorrono  dalla  data  di
entrata in vigore di questo capo.»