Art. 23 Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Nella lettera c) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «in particolare per quanto riguarda le modalita' di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volonta' della struttura o dell'amministrazione rappresentata». 2. Nel comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volonta', il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale» sono soppresse. 3. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: «6-bis. Nei casi previsti dal comma 6, se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volonta' secondo le modalita' stabilite dal regolamento, la Provincia diffida il comune a rendere l'atto di assenso di sua competenza entro dieci giorni. In caso di mancata espressione dello stesso entro detto termine, l'autorizzazione unica territoriale e' rilasciata sulla base degli esiti della conferenza di servizi e non comprende la valutazione in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Gli interventi previsti nei progetti autorizzati ai sensi di questo comma sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 85, comma 2, lettera c bis), della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.»