Art. 23 
 
Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulla  valutazione
                      d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  Nella  lettera  c)  del  comma  5  dell'art.  21  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale  2013  le  parole:
«in particolare per quanto riguarda le modalita' di acquisizione  dei
singoli provvedimenti dai soggetti competenti» sono sostituite  dalle
seguenti: «in particolare per quanto  riguarda  la  disciplina  degli
effetti del dissenso  motivato,  della  mancata  partecipazione  alla
conferenza di servizi e della mancata espressione in modo  definitivo
della volonta' della struttura o dell'amministrazione rappresentata». 
  2.  Nel  comma  6  dell'art.  21  della  legge  provinciale   sulla
valutazione   d'impatto   ambientale   2013   le   parole:   «Se   il
rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi  o
non esprime la propria volonta', il  proponente  richiede  al  comune
competente il rilascio del titolo edilizio  secondo  quanto  previsto
dalla legge urbanistica provinciale» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 6  dell'art.  21  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Nei casi previsti dal comma 6,  se  il  rappresentante  del
comune non partecipa alla conferenza di  servizi  o  non  esprime  la
propria volonta' secondo le modalita' stabilite dal  regolamento,  la
Provincia diffida il comune  a  rendere  l'atto  di  assenso  di  sua
competenza entro dieci giorni. In caso di mancata  espressione  dello
stesso entro detto termine, l'autorizzazione  unica  territoriale  e'
rilasciata sulla base degli esiti della conferenza di servizi  e  non
comprende la valutazione in merito al rispetto delle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei  regolamenti  edilizi  e  della  normativa
urbanistica ed edilizia vigente. Gli interventi previsti nei progetti
autorizzati ai sensi di questo comma sono  assoggettati  a  SCIA,  in
alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 85, comma 2,
lettera c bis), della legge provinciale per il Governo del territorio
2015.»