Art. 28 Modificazione dell'art. 66 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 1. Dopo il comma 3 dell'art. 66 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 64 e' resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo: a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando cio' e' previsto dalla relativa disciplina di settore; b) alle strutture alpinistiche; c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fine 1987) e delle disposizioni attuative della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, sono autorizzati dalla commissione di coordinamento.»