Art. 28 
 
         Modificazione dell'art. 66 della legge provinciale 
                 per il Governo del territorio 2015 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 66  della  legge  provinciale  per  il
Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi   2   e   3,
l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai  sensi  dell'art.  64  e'
resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela  del
paesaggio anche con riguardo: 
    a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora
e televisiva e gli impianti  di  telecomunicazione,  quando  cio'  e'
previsto dalla relativa disciplina di settore; 
    b) alle strutture alpinistiche; 
    c) agli interventi ricadenti in area sciabile  individuati  dalle
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile  1987,  n.  7
(legge provinciale sugli impianti a fine 1987) e  delle  disposizioni
attuative della legge provinciale per il Governo del territorio 2015,
sono autorizzati dalla commissione di coordinamento.»