Art. 3 
 
Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale  sulle  foreste  e
                 sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2  dell'art.  42  della
legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007,
dopo le parole: «a tre se supera i 5.000  ettari»  sono  inserite  le
seguenti: «, a sei se supera i 10.000 ettari». 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 42 della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione  della  natura  2007  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «b) la giunta esecutiva, che e' l'organo di gestione  del  parco,
composta dal presidente previsto dalla lettera c),  da  non  piu'  di
tredici membri per il parco naturale «Adamello -  Brenta»  e  da  non
piu' di sei membri per il parco naturale «Paneveggio -  Pale  di  San
Martino». I membri sono eletti dal comitato di gestione tra i  propri
componenti e sono scelti tra i  rappresentanti  dei  comuni  e  delle
comunita',  nonche',  per  i  parchi  che  interessano  i  rispettivi
territori,  tra  i  rappresentanti  dell'Agenzia  provinciale   delle
foreste  demaniali,  della  Magnifica  Comunita'  di  Fiemme,   delle
amministrazioni separate dei beni di uso civico  e  delle  Regole  di
Spinale e Manez. In ogni caso, per  il  parco  naturale  «Adamello  -
Brenta» un componente e' designato dalle Regole di Spinale e Manez  e
uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso  civico
nel parco; inoltre e' garantita la presenza di un rappresentante  per
il territorio del parco ricadente  nella  Comunita'  della  Valle  di
Sole. Per il parco naturale «Paneveggio - Pale  di  San  Martino»  un
componente e' designato dalla Magnifica  Comunita'  di  Fiemme.  Alla
giunta esecutiva  partecipano,  con  funzioni  di  supporto  e  senza
diritto  di  voto,  i  responsabili   delle   strutture   provinciali
competenti in materia di aree protette,  di  foreste  e  fa  una,  di
urbanistica e tutela del paesaggio;». 
  3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42 della legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
  «2-bis 1. Se le nomine o le designazioni di  spettanza  di  ciascun
comune nel comitato di gestione  riguardano  almeno  due  componenti,
essi devono essere di genere diverso. Nella giunta  esecutiva  devono
essere rappresentati entrambi i generi. In ogni caso, a partire dalla
prima nomina del  comitato  di  gestione  successiva  all'entrata  in
vigore di questo comma, la quota minima di genere meno  rappresentato
nel comitato di gestione e' pari a un quarto del  numero  complessivo
dei suoi componenti.»