Art. 3 Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «a tre se supera i 5.000 ettari» sono inserite le seguenti: «, a sei se supera i 10.000 ettari». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente: «b) la giunta esecutiva, che e' l'organo di gestione del parco, composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non piu' di tredici membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non piu' di sei membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino». I membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni e delle comunita', nonche', per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunita' di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez. In ogni caso, per il parco naturale «Adamello - Brenta» un componente e' designato dalle Regole di Spinale e Manez e uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico nel parco; inoltre e' garantita la presenza di un rappresentante per il territorio del parco ricadente nella Comunita' della Valle di Sole. Per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino» un componente e' designato dalla Magnifica Comunita' di Fiemme. Alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fa una, di urbanistica e tutela del paesaggio;». 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «2-bis 1. Se le nomine o le designazioni di spettanza di ciascun comune nel comitato di gestione riguardano almeno due componenti, essi devono essere di genere diverso. Nella giunta esecutiva devono essere rappresentati entrambi i generi. In ogni caso, a partire dalla prima nomina del comitato di gestione successiva all'entrata in vigore di questo comma, la quota minima di genere meno rappresentato nel comitato di gestione e' pari a un quarto del numero complessivo dei suoi componenti.»