Art. 32 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) la legge provinciale 30 agosto  1993,  n.  22  (Norme  per  la
costituzione del consorzio di  gestione  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in  materia
di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei  biotopi  di
rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), tranne  gli
articoli 24, 25, 26 e 27; 
    b) l'art. 50 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; 
    c) il comma 4 dell'art. 33, il comma 4 dell'art. 38  e  il  comma
2-bis dell'art. 42 della legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura 2007; 
    d) il comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 21 gennaio  2010,  n.  3-35/Leg,  concernente  «Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi  naturali
provinciali, nonche' la procedura per l'approvazione  del  piano  del
parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23  maggio  2007,
n. 11)»; 
    e) il comma 3 dell'art. 41 e il comma 6 dell'art. 98 della  legge
provinciale sul Governo del territorio 2015; 
    f) il comma 6 dell'art. 14 (Prima applicazione delle disposizioni
concernenti il conferimento di funzioni  statali  relative  al  Parco
nazionale dello Stelvio) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n.
21.