Art. 32 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), tranne gli articoli 24, 25, 26 e 27; b) l'art. 50 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; c) il comma 4 dell'art. 33, il comma 4 dell'art. 38 e il comma 2-bis dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; d) il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, concernente «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonche' la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»; e) il comma 3 dell'art. 41 e il comma 6 dell'art. 98 della legge provinciale sul Governo del territorio 2015; f) il comma 6 dell'art. 14 (Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.