Art. 33 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 13,
stimata nell'importo di 1.925.000 euro  per  l'anno  2016,  1.814.000
euro per l'anno 2017 e 1.704.000 euro dall'anno 2018, si provvede: 
    a) per una quota di 929.000 euro per il 2016, di 818.000 euro per
il 2017 e di 708.000 euro per  il  2018  con  gli  stanziamenti  gia'
autorizzati sulla missione 09  (sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente),  programma  05  (aree  protette,  parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione) per i  fini  della
legge provinciale n. 22 del 1993, abrogata dall'art. 32; 
    b) per la rimanente quota di 996.000 euro, a decorrere  dall'anno
2016, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  279  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in  materia  di  minime  proprieta'  colturali,   caccia   e   pesca,
agricoltura e foreste). 
  2. Dall'applicazione  dell'art.  24  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate in  bilancio  nella  missione  09,
programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale). 
  3. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art.  27,  comma
1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale
di contabilita' 1979). 
  4. In esito alla conclusione delle operazioni di  liquidazione  del
Consorzio del Parco  nazionale  dello  Stelvio  costituito  ai  sensi
dell'art. 2 della  legge  provinciale  n.  22  del  1993,  la  giunta
provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione  le
variazioni necessarie per il subentro nei rapporti giuridici attivi e
passivi di competenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42) e della legge provinciale di contabilita' 1979. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento, 21 luglio 2016 
 
                                ROSSI