Art. 33 Disposizioni finanziarie 1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 13, stimata nell'importo di 1.925.000 euro per l'anno 2016, 1.814.000 euro per l'anno 2017 e 1.704.000 euro dall'anno 2018, si provvede: a) per una quota di 929.000 euro per il 2016, di 818.000 euro per il 2017 e di 708.000 euro per il 2018 con gli stanziamenti gia' autorizzati sulla missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per i fini della legge provinciale n. 22 del 1993, abrogata dall'art. 32; b) per la rimanente quota di 996.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste). 2. Dall'applicazione dell'art. 24 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 09, programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale). 3. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979). 4. In esito alla conclusione delle operazioni di liquidazione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio costituito ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale n. 22 del 1993, la giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di competenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e della legge provinciale di contabilita' 1979. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 21 luglio 2016 ROSSI