Art. 5 
 
        Inserimento dell'art. 44-bis nella legge provinciale 
         sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura 2007, nel capo  III  bis  del  titolo  V,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-bis (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 22  marzo  1974,  n.  279  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in  materia  di  minime  proprieta'  colturali,   caccia   e   pesca,
agricoltura e  foreste),  e  per  la  parte  del  suo  territorio  di
competenza provinciale, questo capo disciplina l'organizzazione e  il
funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, nonche' le procedure
di formazione e approvazione del piano e del regolamento del parco  e
di modifica della sua perimetrazione. 
  2. Questo capo si applica in armonia con le finalita' e i  principi
dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con  la
disciplina dell'Unione europea relativa alla  rete  ecologica  Natura
2000 sulla conservazione della diversita' biologica. E'  fatto  salvo
il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi,  fatta  a
Salisburgo  il  7  novembre  1991,  ratificata   e   resa   esecutiva
dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi
di diritto internazionale generale e pattizio.»