Art. 5 Inserimento dell'art. 44-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-bis (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e per la parte del suo territorio di competenza provinciale, questo capo disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, nonche' le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del parco e di modifica della sua perimetrazione. 2. Questo capo si applica in armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 sulla conservazione della diversita' biologica. E' fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio.»