Art. 6 
 
        Inserimento dell'art. 44-ter nella legge provinciale 
         sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007, nel capo  III  bis  del  titolo  V,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-ter (Gestione del  parco  nazionale).  -  1.  Le  funzioni
inerenti  la  gestione,  anche  operativa,   del   parco   nazionale,
limitatamente  alle  porzioni  del  territorio  ricadenti  in  ambito
provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si  avvale  in  via
principale della struttura provinciale competente in materia di  aree
protette, mediante forme di partecipazione  e  collegamento  con  gli
enti e le comunita'  locali,  anche  titolari  di  usi  civici  o  di
patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge. 
  2. L'attivita' di sorveglianza sul territorio  trentino  del  parco
nazionale e' svolta dal  corpo  forestale  provinciale;  le  stazioni
forestali che operano  nel  medesimo  territorio  sono  articolazioni
territoriali della struttura provinciale  competente  in  materia  di
foreste  e  fauna  e  assicurano,  attraverso  forme   di   raccordo,
un'attivita'  di  supporto  tecnico  all'esercizio   delle   funzioni
gestionali da parte della struttura provinciale competente in materia
di aree protette. 
  3. La Provincia,  nell'ambito  della  configurazione  unitaria  del
parco nazionale, esercita le funzioni di gestione promuovendo: 
    a) la piu' ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati; 
    b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Bolzano e con la
Regione Lombardia, nonche' accordi a carattere transfrontaliero; 
    c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo
socio-economico sostenibile. 
  4. La Giunta provinciale puo' definire, con propria  deliberazione,
i  criteri  e  le  modalita'  per  la   partecipazione   a   progetti
interregionali. 
  5. Per ridurre gli effetti dannosi  derivanti  dall'imposizione  di
vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica,  la  Provincia
puo'  corrispondere  un  indennizzo   al   danneggiato.   La   Giunta
provinciale  stabilisce   con   propria   deliberazione   la   misura
dell'indennizzo e i criteri e le modalita' per la sua  determinazione
ed erogazione. Fatte salve le disposizioni  dell'Unione  europea  che
prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione
ha effetto dal giorno successivo alla  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione  dell'avviso  relativo  alla  decisione  di
autorizzazione della Commissione  europea  adottata  ai  sensi  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea.»