Art. 6 Inserimento dell'art. 44-ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-ter (Gestione del parco nazionale). - 1. Le funzioni inerenti la gestione, anche operativa, del parco nazionale, limitatamente alle porzioni del territorio ricadenti in ambito provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si avvale in via principale della struttura provinciale competente in materia di aree protette, mediante forme di partecipazione e collegamento con gli enti e le comunita' locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge. 2. L'attivita' di sorveglianza sul territorio trentino del parco nazionale e' svolta dal corpo forestale provinciale; le stazioni forestali che operano nel medesimo territorio sono articolazioni territoriali della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna e assicurano, attraverso forme di raccordo, un'attivita' di supporto tecnico all'esercizio delle funzioni gestionali da parte della struttura provinciale competente in materia di aree protette. 3. La Provincia, nell'ambito della configurazione unitaria del parco nazionale, esercita le funzioni di gestione promuovendo: a) la piu' ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati; b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione Lombardia, nonche' accordi a carattere transfrontaliero; c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile. 4. La Giunta provinciale puo' definire, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per la partecipazione a progetti interregionali. 5. Per ridurre gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica, la Provincia puo' corrispondere un indennizzo al danneggiato. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la misura dell'indennizzo e i criteri e le modalita' per la sua determinazione ed erogazione. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»