Art. 7 
 
Inserimento dell'art. 44-quater nella legge provinciale sulle foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007, nel capo  III  bis  del  titolo  V,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  44-quater   (Comitato   provinciale   di   coordinamento   e
d'indirizzo).  -  1.  E'  istituito  il   comitato   provinciale   di
coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da: 
    a) un componente in rappresentanza della Provincia; 
    b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo; 
    c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi; 
    d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano; 
    e) un componente in rappresentanza della comunita' ricadente  nel
parco nazionale; 
    f) un componente in  rappresentanza  dei  comuni  proprietari  di
terreni compresi nel parco  nazionale,  diversi  da  quelli  indicati
nelle lettere b), c) e d), e  delle  consortele  presenti  nel  parco
nazionale, designato congiuntamente dai medesimi enti; 
    g) un componente in rappresentanza delle amministrazioni separate
dei beni di uso civico; 
    h) un  componente  designato  a  maggioranza  dalle  associazioni
protezionistiche  che  costituiscono  articolazioni  provinciali   di
associazioni nazionali, aventi come fine statutario la  conservazione
dell'ambiente naturale, riconosciute  ai  sensi  dell'art.  13  della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero  dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale); 
    i) un componente in rappresentanza della Societa' degli alpinisti
tridentini (SAT). 
  2. Per ciascuno dei componenti titolari individuati dal comma 1 gli
enti ivi previsti designano un  componente  supplente.  I  componenti
supplenti partecipano alle  sedute  del  comitato  solo  in  caso  di
assenza del rispettivo titolare. Alle riunioni del comitato partecipa
senza diritto di voto un componente del  comitato  scientifico  delle
aree protette previsto dall'art. 52. 
  3. Il comitato elegge un presidente tra  i  componenti  individuati
dal comma 1, lettere b), c) e d). Il comitato,  inoltre,  elegge  nel
suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso  di
assenza o impedimento temporaneo. 
  4. Le  funzioni  di  segreteria  sono  assicurate  dalla  struttura
provinciale competente in materia di aree protette. 
  5. Il comitato: 
    a)  esprime  l'intesa  sul  piano,  sul   regolamento   e   sulla
perimetrazione del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art.
44-septies; 
    b) esprime  l'intesa  sul  programma  degli  interventi  previsto
dall'art. 44-decies e sugli strumenti di  programmazione  individuati
con deliberazione della giunta provinciale; 
    c) rilascia  il  proprio  parere  sul  piano  territoriale  della
comunita' (PTC), ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 5; 
    d) esprime il proprio parere  sulle  questioni  che  gli  vengono
sottoposte dalla giunta provinciale  o  dalla  struttura  provinciale
competente in materia di aree protette; 
    e) puo' formulare indirizzi sui temi concernenti la gestione  del
parco nazionale. 
  6. Il funzionamento del comitato e'  disciplinato  con  regolamento
interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
  7. Ai componenti del comitato non spettano  compensi  ne'  rimborsi
spese. 
  8. La giunta provinciale provvede  alla  nomina  dei  componenti  -
titolari e supplenti - del comitato entro quattro mesi dalla data  di
svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A  tal
fine gli enti previsti dal comma 1 provvedono  alle  designazioni  di
rispettiva competenza entro tre mesi dalla predetta data e  ne  danno
comunicazione alla giunta provinciale. In mancanza di designazione da
parte di uno o piu' dei predetti enti la giunta provinciale  provvede
alla nomina prescindendo dalle designazioni non  pervenute  in  tempo
utile e il comitato e' validamente costituito  con  la  nomina  della
maggioranza dei componenti dell'organo. E' fatta salva la  successiva
integrazione del comitato sulla scorta delle  designazioni  pervenute
oltre il termine. 
  9. I termini previsti dal comma 8 si applicano anche  nel  caso  di
sostituzione  di  uno  o  piu'  componenti  del  comitato   revocati,
destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi  motivo  prima  della
scadenza del mandato. 
  10. Fatti salvi i casi di revoca, destituzione o  cessazione  dalla
carica prima della scadenza del mandato  i  componenti  del  comitato
durano in carica fino alla nomina da parte della  giunta  provinciale
del nuovo comitato ai sensi del comma 8.»