Art. 7 Inserimento dell'art. 44-quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-quater (Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo). - 1. E' istituito il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da: a) un componente in rappresentanza della Provincia; b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo; c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi; d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano; e) un componente in rappresentanza della comunita' ricadente nel parco nazionale; f) un componente in rappresentanza dei comuni proprietari di terreni compresi nel parco nazionale, diversi da quelli indicati nelle lettere b), c) e d), e delle consortele presenti nel parco nazionale, designato congiuntamente dai medesimi enti; g) un componente in rappresentanza delle amministrazioni separate dei beni di uso civico; h) un componente designato a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale); i) un componente in rappresentanza della Societa' degli alpinisti tridentini (SAT). 2. Per ciascuno dei componenti titolari individuati dal comma 1 gli enti ivi previsti designano un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo titolare. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto un componente del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'art. 52. 3. Il comitato elegge un presidente tra i componenti individuati dal comma 1, lettere b), c) e d). Il comitato, inoltre, elegge nel suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. 4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette. 5. Il comitato: a) esprime l'intesa sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 44-septies; b) esprime l'intesa sul programma degli interventi previsto dall'art. 44-decies e sugli strumenti di programmazione individuati con deliberazione della giunta provinciale; c) rilascia il proprio parere sul piano territoriale della comunita' (PTC), ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 5; d) esprime il proprio parere sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla giunta provinciale o dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette; e) puo' formulare indirizzi sui temi concernenti la gestione del parco nazionale. 6. Il funzionamento del comitato e' disciplinato con regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 7. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese. 8. La giunta provinciale provvede alla nomina dei componenti - titolari e supplenti - del comitato entro quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti previsti dal comma 1 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro tre mesi dalla predetta data e ne danno comunicazione alla giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o piu' dei predetti enti la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni non pervenute in tempo utile e il comitato e' validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo. E' fatta salva la successiva integrazione del comitato sulla scorta delle designazioni pervenute oltre il termine. 9. I termini previsti dal comma 8 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o piu' componenti del comitato revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato. 10. Fatti salvi i casi di revoca, destituzione o cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato i componenti del comitato durano in carica fino alla nomina da parte della giunta provinciale del nuovo comitato ai sensi del comma 8.»