Art. 8 Inserimento dell'art. 44-quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-quater della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-quinquies (Processi partecipativi). - 1. Per assicurare il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati nelle scelte strategiche e di pianificazione del parco nazionale, la Provincia favorisce lo svolgimento di processi partecipativi al quale sono invitati a intervenire: a) i comuni ricadenti nel parco nazionale o proprietari di terreni compresi nel parco; b) la comunita' ricadente nel parco nazionale; c) le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consortele presenti nel parco nazionale; d) la Societa' degli alpinisti tridentini (SAT); e) le associazioni agricole e dei coltivatori diretti; t) le aziende per il turismo il cui ambito ricade nel territorio del parco nazionale; g) gli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori; h) le associazioni dei cacciatori della provincia di Trento; i) le associazioni o societa' di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco nazionale; j) le associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986; k) gli enti provinciali di ricerca in materia di ambiente; l) l'ordine dei dottori agronomi e forestali; m) le forme associative di proprietari forestali privati. 2. Ai processi partecipativi possono intervenire, inoltre, i cittadini di eta' inferiore a sedici anni residenti nei comuni compresi nel territorio provinciale del parco nazionale, nonche' i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi riconducibili alla tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio. 3. I processi partecipativi previsti dal comma 1: a) sono attivati dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 44-septies; b) possono essere attivati dal comitato, anche su richiesta dei soggetti previsti dal comma 1, su questioni di particolare interesse per la gestione e la valorizzazione del parco nazionale. 4. La Giunta provinciale, con deliberazione approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalita' di svolgimento dei processi partecipativi da realizzarsi anche sulla base delle proposte progettuali del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo. La struttura provinciale competente in materia di partecipazione cura l'attuazione dei processi partecipativi secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione. 5. Gli esiti del processo partecipativo sono riportati in un rapporto finale, pubblicato nel sito internet del parco nazionale, nel sito istituzionale della Provincia e presso gli enti locali ricadenti nel parco nazionale.»