Art. 8 
 
Inserimento dell'art.  44-quinquies  nella  legge  provinciale  sulle
  foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-quater della legge provinciale  sulle  foreste  e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-quinquies (Processi partecipativi). - 1. Per assicurare il
coinvolgimento  dei  cittadini,  degli  enti  e  delle   associazioni
territorialmente  interessati   nelle   scelte   strategiche   e   di
pianificazione  del  parco  nazionale,  la  Provincia  favorisce   lo
svolgimento di  processi  partecipativi  al  quale  sono  invitati  a
intervenire: 
    a) i comuni  ricadenti  nel  parco  nazionale  o  proprietari  di
terreni compresi nel parco; 
    b) la comunita' ricadente nel parco nazionale; 
    c) le amministrazioni separate  dei  beni  di  uso  civico  e  le
consortele presenti nel parco nazionale; 
    d) la Societa' degli alpinisti tridentini (SAT); 
    e) le associazioni agricole e dei coltivatori diretti; 
    t) le aziende per il turismo il cui ambito ricade nel  territorio
del parco nazionale; 
    g)  gli  organismi  associativi  a  livello   provinciale   degli
imprenditori; 
    h) le associazioni dei cacciatori della provincia di Trento; 
    i) le  associazioni  o  societa'  di  pescatori  sportivi  locali
concessionarie di diritti di pesca sulle acque  ricadenti  nel  parco
nazionale; 
    j)   le   associazioni   protezionistiche    che    costituiscono
articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine
statutario la conservazione dell'ambiente naturale,  riconosciute  ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986; 
    k) gli enti provinciali di ricerca in materia di ambiente; 
    l) l'ordine dei dottori agronomi e forestali; 
    m) le forme associative di proprietari forestali privati. 
  2.  Ai  processi  partecipativi  possono  intervenire,  inoltre,  i
cittadini di eta'  inferiore  a  sedici  anni  residenti  nei  comuni
compresi nel territorio provinciale del parco  nazionale,  nonche'  i
soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi
diffusi riconducibili alla tutela dei valori naturali  e  ambientali,
storici, culturali, paesaggistici, antropologici e  tradizionali  del
territorio. 
  3. I processi partecipativi previsti dal comma 1: 
    a) sono attivati dal  comitato  provinciale  di  coordinamento  e
d'indirizzo nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 44-septies; 
    b) possono essere attivati dal comitato, anche su  richiesta  dei
soggetti previsti dal comma 1, su questioni di particolare  interesse
per la gestione e la valorizzazione del parco nazionale. 
  4. La Giunta provinciale, con deliberazione approvata previo parere
della competente commissione permanente  del  Consiglio  provinciale,
stabilisce le modalita' di svolgimento dei processi partecipativi  da
realizzarsi anche sulla base delle proposte progettuali del  comitato
provinciale di coordinamento e d'indirizzo. La struttura  provinciale
competente  in  materia  di  partecipazione  cura  l'attuazione   dei
processi  partecipativi  secondo  quanto  previsto   dalla   medesima
deliberazione. 
  5. Gli esiti  del  processo  partecipativo  sono  riportati  in  un
rapporto finale, pubblicato nel sito internet  del  parco  nazionale,
nel sito istituzionale della  Provincia  e  presso  gli  enti  locali
ricadenti nel parco nazionale.»