Art. 9 Inserimento dell'art. 44-sexies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo l'art. 44-quinquies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente: «Art. 44-sexies (Piano del parco nazionale). - 1. In armonia con le finalita' e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, il piano del parco nazionale assicura la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio di competenza. 2. Il piano del parco nazionale, per la parte di territorio di competenza provinciale, e' approvato dalla Giunta provinciale in conformita' alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette come indicato nel medesimo art. 3, nonche', al programma di sviluppo provinciale, al Piano urbanistico provinciale (PUP) e a questa legge. 3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei Piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, come individuati dai PRG ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015), alla data di entrata in vigore di quest'articolo. A tal fine il piano del parco nazionale contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015 come contenuto dei PRG. Il piano del parco nazionale puo' rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio di alcune sue previsioni. 4. Per gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3 ricadenti nel parco nazionale il PRG e' predisposto in conformita' agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine la struttura provinciale competente in materia di aree protette interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015. In sede di approvazione del PRG la giunta provinciale puo' apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. 5. Il PTC, con riguardo al territorio compreso nel parco nazionale, e' predisposto in conformita' agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale per conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine, nel procedimento di adozione del PTC o delle sue varianti il progetto di piano e' trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di aree protette in luogo dell'ente parco per l'espressione del parere di conformita', secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Il PTC e' approvato previo parere del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del termine la giunta provinciale procede prescindendo dal parere. 6. In sede di approvazione del PTC la giunta provinciale puo' apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. 7. Per le zone speciali di conservazione e per le zone di protezione speciale il piano del parco nazionale stabilisce le misure di conservazione necessarie e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive dell'Unione europea. 8. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilita' che esso prevede. Alle previsioni del piano del parco nazionale che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione si applica l'art. 48 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. 9. La realizzazione di opere in deroga alle previsioni del piano del parco nazionale per le opere pubbliche e di interesse pubblico, nei casi previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, e' consentita nei limiti e alle condizioni previste dal piano del parco nazionale; essa e' subordinata all'ottenimento di un permesso di costruire in deroga o ad autorizzazione alla deroga prevista dall'art. 97 della medesima legge, previo nulla osta della giunta provinciale; alla proposta di nulla osta provvede la struttura provinciale competente in materia di aree protette. A tal fine la richiesta di deroga e' presentata al comune nel cui territorio ricade l'intervento e il progetto e' depositato presso gli uffici comunali per un periodo di tempo non inferiore a venti giorni, durante il quale chiunque puo' presentare osservazioni. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo la richiesta e' pubblicata all'albo comunale e, per notizia, sul sito internet istituzionale della Provincia. Inoltre e' trasmessa dal comune alla Provincia per la valutazione del rispetto del PUP e della compatibilita' con la tutela dei valori previsti dal comma 1, da parte delle strutture provinciali competenti. Decorso il termine di deposito la giunta provinciale, considerate le osservazioni presentate e sulla base delle valutazioni delle strutture provinciali, si esprime sulla richiesta di realizzazione delle opere in deroga. Per la realizzazione di opere in deroga a previsioni dei PRG che riguardano aree comprese nel territorio del parco nazionale il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette. Per quanto non previsto da questo comma si applica il titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. 10. La realizzazione di opere in deroga a previsioni del PRG che riguardano gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3, ricadenti all'interno del parco nazionale, e' consentita nei casi e con le procedure previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015; il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette e il nulla osta della giunta provinciale, che e' proposto dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. 11. Al piano del parco si applica la disciplina della salvaguardia del PRG prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di Governo del territorio. Le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale. La giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale, puo' escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi. 12. Per quanto non previsto da quest'articolo, per gli aspetti urbanistici, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015 con riguardo ai PRG, intendendosi sostituiti gli organi e le strutture comunali con quelli competenti in base all'ordinamento provinciale e a questa legge. 13. Il piano del parco nazionale puo' individuare le disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del piano o se esso non individua queste disposizioni si applicano le disposizioni provinciali di settore.»