Art. 9 
 
Inserimento dell'art. 44-sexies nella legge provinciale sulle foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo l'art. 44-quinquies della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-sexies (Piano del parco nazionale). - 1. In armonia con le
finalita' e i principi della disciplina statale in  materia  di  aree
protette, il piano del parco nazionale assicura la tutela dei  valori
naturali   e   ambientali,   storici,    culturali,    paesaggistici,
antropologici e tradizionali del territorio di competenza. 
  2. Il piano del parco nazionale, per  la  parte  di  territorio  di
competenza provinciale, e'  approvato  dalla  Giunta  provinciale  in
conformita' alle  linee  guida  e  agli  indirizzi  del  comitato  di
coordinamento e di indirizzo previsto dall'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 279 del  1974  e  secondo  il  modello
previsto dalla normativa statale in materia  di  aree  protette  come
indicato nel medesimo art.  3,  nonche',  al  programma  di  sviluppo
provinciale, al Piano urbanistico provinciale (PUP) e a questa legge. 
  3. Il piano del parco nazionale tiene luogo  dei  Piani  regolatori
generali (PRG)  limitatamente  alle  parti  del  territorio  comunale
ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane
consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, come
individuati dai PRG ai sensi della legge provinciale 4  agosto  2015,
n. 15 (legge provinciale per il Governo del  territorio  2015),  alla
data di entrata in vigore di quest'articolo. A tal fine il piano  del
parco nazionale contiene  la  specifica  documentazione  urbanistica,
cartografica e normativa prevista  dalla  legge  provinciale  per  il
Governo del territorio 2015 come contenuto  dei  PRG.  Il  piano  del
parco nazionale puo' rinviare ai PRG la disciplina integrativa  e  di
dettaglio di alcune sue previsioni. 
  4. Per gli insediamenti e le aree previsti dal  comma  3  ricadenti
nel parco  nazionale  il  PRG  e'  predisposto  in  conformita'  agli
indirizzi  stabiliti  dal  piano  del  parco  nazionale  al  fine  di
conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A  tal  fine
la struttura provinciale  competente  in  materia  di  aree  protette
interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti,
secondo quanto previsto dalla legge provinciale per  il  Governo  del
territorio  2015.  In  sede  di  approvazione  del  PRG   la   giunta
provinciale puo' apportare le modifiche necessarie ad assicurarne  la
coerenza con gli indirizzi del piano  del  parco  nazionale,  secondo
quanto previsto dall'art. 38, comma 2, della legge provinciale per il
Governo del territorio 2015. 
  5. Il PTC, con riguardo al territorio compreso nel parco nazionale,
e' predisposto in conformita' agli indirizzi stabiliti dal piano  del
parco nazionale per conseguire gli obiettivi di tutela  previsti  dal
comma 1. A tal fine, nel procedimento di adozione del PTC o delle sue
varianti il progetto di piano e' trasmesso alla struttura provinciale
competente in materia di aree protette in luogo dell'ente  parco  per
l'espressione del parere  di  conformita',  secondo  quanto  previsto
dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Il PTC e'
approvato previo parere del comitato provinciale di  coordinamento  e
d'indirizzo  previsto  dall'art.  44-quater,  che  si  esprime  entro
sessanta giorni dalla richiesta;  in  caso  di  inutile  decorso  del
termine la giunta provinciale procede prescindendo dal parere. 
  6. In sede di approvazione  del  PTC  la  giunta  provinciale  puo'
apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con  gli
indirizzi del piano del  parco  nazionale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale  per  il  Governo  del
territorio 2015. 
  7. Per  le  zone  speciali  di  conservazione  e  per  le  zone  di
protezione speciale il piano del parco nazionale stabilisce le misure
di conservazione necessarie  e  le  opportune  misure  regolamentari,
amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli
habitat e delle specie tutelati dalle direttive dell'Unione europea. 
  8. L'approvazione del piano equivale a  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza per  le  opere  pubbliche  o  di
pubblica utilita' che esso prevede. Alle  previsioni  del  piano  del
parco  nazionale  che  assoggettano  beni   determinati   a   vincoli
preordinati all'espropriazione  si  applica  l'art.  48  della  legge
provinciale per il Governo del territorio 2015. 
  9. La realizzazione di opere in deroga alle  previsioni  del  piano
del parco nazionale per le opere pubbliche e di  interesse  pubblico,
nei casi previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per
il Governo del territorio 2015,  e'  consentita  nei  limiti  e  alle
condizioni  previste  dal  piano  del  parco   nazionale;   essa   e'
subordinata all'ottenimento di un permesso di costruire in  deroga  o
ad autorizzazione alla deroga prevista dall'art.  97  della  medesima
legge, previo nulla osta della giunta provinciale; alla  proposta  di
nulla osta provvede la struttura provinciale competente in materia di
aree protette. A tal fine la richiesta di  deroga  e'  presentata  al
comune nel cui  territorio  ricade  l'intervento  e  il  progetto  e'
depositato presso gli uffici comunali per un  periodo  di  tempo  non
inferiore a venti giorni, durante il quale chiunque  puo'  presentare
osservazioni. Contestualmente al deposito e per il  medesimo  periodo
la richiesta e' pubblicata all'albo comunale e, per notizia, sul sito
internet istituzionale della  Provincia.  Inoltre  e'  trasmessa  dal
comune alla Provincia per la valutazione del rispetto del PUP e della
compatibilita' con la tutela dei valori  previsti  dal  comma  1,  da
parte delle strutture provinciali competenti. Decorso il  termine  di
deposito  la  giunta   provinciale,   considerate   le   osservazioni
presentate  e  sulla   base   delle   valutazioni   delle   strutture
provinciali, si esprime sulla richiesta di realizzazione delle  opere
in deroga. Per la realizzazione di opere in deroga a  previsioni  dei
PRG che riguardano aree comprese nel territorio del  parco  nazionale
il comune acquisisce, ai fini del rilascio del  titolo  edilizio,  il
parere della struttura provinciale  competente  in  materia  di  aree
protette. Per quanto non previsto  da  questo  comma  si  applica  il
titolo IV, capo VI,  della  legge  provinciale  per  il  Governo  del
territorio 2015. 
  10. La realizzazione di opere in deroga a previsioni  del  PRG  che
riguardano gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3, ricadenti
all'interno del parco nazionale, e' consentita  nei  casi  e  con  le
procedure previsti dal titolo IV, capo VI,  della  legge  provinciale
per il Governo del territorio 2015; il comune acquisisce, ai fini del
rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione  alla  deroga,  il
parere della struttura provinciale  competente  in  materia  di  aree
protette e il nulla osta della giunta provinciale,  che  e'  proposto
dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. 
  11. Al piano del parco si applica la disciplina della  salvaguardia
del PRG prevista dalla normativa provinciale vigente  in  materia  di
Governo del territorio. Le misure  di  salvaguardia  si  applicano  a
decorrere dalla data di adozione in via  preliminare  del  piano  del
parco   nazionale.   La   giunta   provinciale,   nell'ambito   della
deliberazione di adozione in via  preliminare  del  piano  del  parco
nazionale, puo' escludere motivatamente dalle misure di  salvaguardia
determinati interventi. 
  12. Per quanto non previsto  da  quest'articolo,  per  gli  aspetti
urbanistici,  si  applica  la  disciplina   stabilita   dalla   legge
provinciale per il Governo del territorio 2015 con riguardo  ai  PRG,
intendendosi sostituiti gli organi e le strutture comunali con quelli
competenti in base all'ordinamento provinciale e a questa legge. 
  13. Il piano del parco nazionale puo' individuare  le  disposizioni
provinciali  a  carattere  generale  e  settoriale  applicabili   nel
territorio del parco. Fino all'approvazione del piano o se  esso  non
individua  queste   disposizioni   si   applicano   le   disposizioni
provinciali di settore.»