Allegato Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalita' per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 le parole «locali e regionali» sono sostituite dalla seguente: «debitrici». Art. 2. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) segreteria Fondo per lo sviluppo: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA, in base alla convenzione di cui all'art. 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");»; b) al punto 2) della lettera i) del comma 1 le parole «negli altri casi» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione»; c) dopo il punto 3) della lettera i) del comma 1 e' inserito il seguente: «3-bis) nel caso di acquisto di beni immobili, anche tramite locazione finanziaria con patto di riscatto, la data di trasferimento della proprieta' specificata nel contratto;»; d) la lettera i-bis) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «i-bis) pubbliche amministrazioni debitrici: a) i comuni, le province e gli altri enti locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), la Regione e gli enti strumentali e funzionali della Regione, nei cui confronti le imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, sono titolari di crediti di cui alla lettera i-ter); b) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diverse da quelle di cui alla lettera a), nei cui confronti le imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, sono titolari di crediti di cui alla lettera i-ter) sorti durante lo svolgimento di attivita' nel territorio regionale;»; e) la lettera i-ter) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «i-ter) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici: crediti di somme dovute alle imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni debitrici per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati in conformita' all'art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);»; f) alla lettera i-quater) del comma 1 dopo le parole «legge regionale 2/2012» sono aggiunte le seguenti: «, presso le quali sono effettuate le operazioni di smobilizzo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici». Art. 3. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, le parole «Segreteria del Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria Fondo per lo sviluppo». Art. 4. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 la parola «domande» e' sostituita dalla seguente: «istanze»; b) al comma 6 le parole «, che avra' luogo previa accettazione dell'impresa richiedente» sono soppresse; c) al comma 8 le parole «la domanda» sono sostituita dalle seguenti: «l'istanza» e le parole «del comma 2» sono sostituite con le seguenti: «dei commi 2 e 6»; d) al comma 9 le parole «10-bis della legge n. 241/1990» sono sostituite dalle seguenti: «16-bis della legge regionale n. 7/2000». Art. 5. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 dopo le parole «contratto di finanziamento» e' inserita la seguente: «bancario». Art. 6. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacita' del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al presente titolo devono essere assistiti da garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente e quantitativamente idonee.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le quote minime di garanzia dei finanziamenti agevolati di cui al presente titolo sono predeterminate con deliberazione del Comitato di gestione secondo criteri di progressivita' e proporzionalita' della copertura a fronte dell'aumento di importo e durata dell'operazione.». Art. 7. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 la parola «concessione» e' sostituita dalle seguenti: «deliberazione dell'intervento»; b) al comma 3 le parole «dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000"), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 25 febbraio 2015»; c) al comma 6 le parole «di cui all'art. 16, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 11, comma 1-ter e di cui all'art. 16, comma 1-ter». Art. 8. Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 la parola «concessione» e' sostituita dalle seguenti: «deliberazione dell'intervento». Art. 9. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «dei regolamenti dell'Unione europea di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 ovvero di cui, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, all'art. 8, comma 6, come elencati» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRIE anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell'istanza. Il finanziamento agevolato concesso e' revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all'attivazione ed alla registrazione nel registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale e' realizzata l'iniziativa finanziata.»; c) alla lettera a) del comma 2 le parole «quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,» sono soppresse. Art. 10. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 1-bis la parola «titolo» e' sostituita dalla seguente: «capo»; b) al comma 1 le parole «oppure ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2014,» sono soppresse; c) ai commi 1 e 1-bis la parola «concessione» e' sostituita dalla seguente: «deliberazione»; d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a favore di PMI sia a favore di grandi imprese: a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1-bis; b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1-bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, per le quali si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 12»; e) al comma 2 le parole «dalla normativa dell'Unione europea di cui agli articoli 8, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero dal regolamento (UE) n. 651/2014»; f) al comma 2 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 1-bis e 1-ter». Art. 11. Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 dopo le parole «all'art. 11, comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis, lettera a)». Art. 12. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; b) al comma 1 le parole «Nel caso di iniziative nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima e' pari a quindici anni.» sono soppresse; c) il comma 4 e' soppresso. Art. 13. Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «dei regolamenti dell'Unione europea di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 ovvero comma 6, elencati» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014, richiamati»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati per le iniziative d'investimento a avvio d'impresa a valere sul Fondo per lo sviluppo anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell'istanza, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti al comma 1 e, eventualmente, di quelli di cui al comma 2. Il finanziamento agevolato concesso e' revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all'attivazione ed alla registrazione nel registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale e' realizzata l'iniziativa finanziata.»; c) alla lettera a) del comma 4 le parole «quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,» sono soppresse. Art. 14. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unita' operative situate sul territorio regionale: a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.»; b) dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti: «1-bis. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unita' operative situate sul territorio regionale: a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attivita' di uno stabilimento esistente, purche' le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle gia' svolte nello stabilimento; b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purche' le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione. 1-ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a favore di PMI sia a favore di grandi imprese: a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1-bis; b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1-bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.»; c) il punto 1) della lettera b) del comma 2 e' sostituito con il seguente: «1) alla ricapitalizzazione della societa';»; d) al punto 2) della lettera b) del comma 2 le parole «impresa costituita in forma di societa' di capitale» sono sostituite dalla seguente: «societa'». Art. 15. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «all'art. 16, comma 1, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, commi 1, lettera a), 1-bis, lettera a) e 1-ter, lettera b)»; b) al comma 2 le parole «all'art. 16, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, commi 1, lettera b) e 1-bis, lettera b)». Art. 16. Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), numero 1, il finanziamento e' concesso a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del prestito partecipativo ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell'intervento, l'aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo. La societa' beneficiaria e' ricapitalizzata, entro 120 giorni dal termine dell'ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile. Tale riserva patrimoniale indisponibile e' alimentata, entro la scadenza di ciascuna rata di restituzione del prestito partecipativo, per un importo almeno pari a quello della rata, mediante: a) versamento di denaro da parte dei soci; b) destinazione di utili d'esercizio; c) conversione di riserve disponibili esistenti derivanti da utili accantonati e da pregressi versamenti dei soci; d) rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da pregressi finanziamenti a favore della societa'.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), numero 2, il finanziamento e' deliberato a fronte dell'impegno da parte dei soci della societa' di persone ovvero del titolare dell'impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della societa' ovvero conferimento dell'azienda, una societa' di capitale. L'erogazione del finanziamento e' condizionata alla costituzione della societa' di capitale. Il finanziamento e' riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della societa' di persone ovvero dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita societa' di capitale gia' soci della societa' di persone o il socio gia' titolare dell'impresa individuale, nonche' eventuali altri soci, effettuano i versamenti di denaro o destinano utili d'esercizio a titolo di conferimento alla suddetta quota di capitale sociale entro le scadenze e per importi almeno pari a quelli previsti nel contratto di finanziamento, per il rimborso del capitale mutuato da parte della societa' beneficiaria. La costituzione della societa' di capitali deve avere luogo entro dodici mesi dalla data di deliberazione dell'intervento.». Art. 17. Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «ai commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis,»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, la durata massima e' di quindici anni.»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, concernenti strutture ricettive alberghiere, nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima e' di venti anni.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ammontare minimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e' pari a 10 mila euro, quello massimo e' pari a 500 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario e' pari a 2 milioni di euro. 5.1 Nel caso in cui le iniziative finanziate riguardino lo svolgimento delle attivita' economiche di cui all'allegato E, l'ammontare massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e' pari a 4 milioni di euro e l'importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario e' pari a 8 milioni di euro. 5.2 In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 5-bis, l'importo massimo dei prestiti partecipativi a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario e' pari a 1 milione di euro.»; e) al comma 5-bis le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.2». Art. 18. Modifiche all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Alla lettera a) del comma 2 e al comma 2-bis dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 le parole «, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria» sono soppresse. Art. 19. Modifiche all'art. 19-ter del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 19-ter del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «locali e regionali» sono sostituite dalla seguente: «debitrici»; b) ai commi 3, 5 e 6 le parole «locale e regionale» sono sostituite dalla seguente: «debitrice»; c) al comma 4 le parole «e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta sul valore aggiunto "IVA" e altre misure finanziarie urgenti),» sono soppresse. Art. 20. Modifiche all'art. 19-quater del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 19-quater del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «nel caso in cui gli stessi siano richiesti con riferimento alle operazioni di smobilizzo di cui all'art. 19-ter, comma 1, lettera b),» sono soppresse; b) al comma 5 le parole «a tasso fisso pari all'uno per cento» sono sostituite con le seguenti: «ai tassi stabiliti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2». Art. 21. Modifiche all'art. 19-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 19-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione»; b) al comma 1 le parole «locali e regionali» sono sostituite dalla seguente: «debitrici»; c) la lettera a) del comma 2 e' sostituita con la seguente: «a) copia della documentazione relativa alla certificazione del credito;»; d) alla lettera b) del comma 2 le parole «locale e regionale» sono sostituite dalla seguente: «debitrice»; e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La domanda per l'attivazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater mediante l'utilizzo di provvista a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA e' presentata dall'impresa all'istituto finanziatore convenzionato con le modalita' stabilite nella convenzione per l'attuazione degli incentivi di cui al presente capo.»; f) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda di cui al comma 2-bis in conformita' alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attivita' bancaria e di intermediazione finanziaria, l'istituto finanziatore convenzionato trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater, sottoscritta dall'impresa richiedente, unitamente all'istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, al Comitato di gestione per il tramite della segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalita' ed i termini stabiliti nella convenzione di cui al comma 2-bis, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione e pubblicato sul sito internet della Regione.»; g) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «4. L'istanza per la deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui al comma 3 e' sempre corredata dalla copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti della quota ad essi spettante dell'ammontare dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla somministrazione, fornitura, appalto o prestazione professionale in virtu' della cui esecuzione e' sorto il credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice oggetto di anticipazione. Nel caso in cui l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di anticipazione sia inferiore al valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, il rapporto tra l'importo del pagamento corrisposto e la somma complessivamente spettante a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno al rapporto tra l'importo accreditato ed il predetto valore nominale.». Art. 22. Modifiche all'art. 19-sexies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 19-sexies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 2 e 4 le parole «in materia di deliberazione dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di concessione del contributo di cui all'art. 19-ter e di deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato di gestione concede il contributo a fondo perduto di cui all'art. 19-ter ed eventualmente delibera l'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater.»; c) al comma 4 le parole «sull'istanza di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «sulle istanze»; d) al comma 5 le parole «adotta la deliberazione degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «adotta la concessione del contributo di cui all'art. 19-ter e la deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater»; e) al comma 6 le parole «all'impresa richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «agli istanti». Art. 23. Modifica all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Il comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al titolo II per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 11, commi 1, 1-bis e 1-ter e 16, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, lettera a), hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'incentivo, per cinque anni dalla data di completamento dell'iniziativa se beni immobili e per tre anni dalla data di completamento dell'iniziativa se mobili, materiali o immateriali.». Art. 24. Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica «(Subentro di altro soggetto nel beneficio)» e' sostituita dalla seguente: «(Conferma dell'incentivo)»; b) al comma 1 le parole «all'impresa subentrante, purche' la stessa» sono sostituite dalle seguenti: «purche' l'impresa subentrante». Art. 25. Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 le parole «dell'artico 10» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»; b) il comma 3 e' soppresso. Art. 26. Modifica all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Al comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 la parola «gia» e' sostituita dalla seguente: «gia'». Art. 27. Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 2 dopo le parole «Comitato di gestione» sono inserite le seguenti: «e le Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo»; b) il comma 3 e' soppresso. Art. 28. Modifiche all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. All'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; b) la lettera d-bis) del comma 1 e' soppressa. Art. 29. Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Al comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 la parola «corrispondente» e' sostituita dalle seguenti: «dello stesso proporzionale al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e». Art. 30. Modifica all'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Al comma 1 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 le parole «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente regolamento». Art. 31. Modifica all'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. Il comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 e' soppresso. Art. 32. Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 1. L'allegato A del decreto Presidente della Regione n. 209/2012 e' sostituto dall'allegato 1 al presente regolamento. Art. 33. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. ----- Allegato 1 (riferito all'art. 32) Allegato A (riferito all'art. 7) =========================================================== | Garanzie | Valori cauzionali | +=============================+===========================+ |Ipoteca su immobili |50% del valore inteso come | |industriali (compresi |costo di ricostruzione | |impianti fissi) |ridotto per vetusta' | +-----------------------------+---------------------------+ |Ipoteca su altri immobili |60% del valore di mercato | +-----------------------------+---------------------------+ |Ipoteca su terreni |60% del valore di mercato | +-----------------------------+---------------------------+ |Privilegio su impianti, | | |macchinari e attrezzature |30% del valore di mercato | +-----------------------------+---------------------------+ |Pegno su titoli di Stato o | | |garantiti dallo Stato |80% del valore di borsa | +-----------------------------+---------------------------+ |Pegno su obbligazioni di enti| | |pubblici |80% del valore di borsa | +-----------------------------+---------------------------+ |Garanzie bancarie e dei | | |confidi iscritti nell'elenco | | |speciale di cui all'art. 107 | | |del decreto legislativo n. | | |385/1993 |100% dell'importo | +-----------------------------+---------------------------+ |Garanzie di assicurazioni con| | |rating assegnato da agenzie | | |di rating non inferiore a | | |"buono" (capacita' di | | |pagamento adeguata) |100% dell'importo | +-----------------------------+---------------------------+ |Garanzie degli altri confidi |85% dell'importo | +-----------------------------+---------------------------+ |Garanzie delle altre | | |assicurazioni |80% dell'importo | +-----------------------------+---------------------------+ |Pegno su titoli azionari e | | |obbligazionari privati |50% del valore di borsa | +-----------------------------+---------------------------+ |Garanzie rilasciate da fondi | | |pubblici di garanzia e SACE |100% dell'importo | +-----------------------------+---------------------------+ Visto, il Presidente: Serracchiani