Allegato 
 
Regolamento di modifica del regolamento recante criteri  e  modalita'
  per la concessione alle imprese di agevolazioni  per  l'accesso  al
  credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della  legge  regionale
  n. 2/2012, emanato con decreto  del  Presidente  della  Regione  17
  ottobre 2012, n. 209. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
Modifica all'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Alla lettera d) del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 209/2012 le parole «locali  e  regionali»
sono sostituite dalla seguente: «debitrici». 
 
                               Art. 2. 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 2 del decreto del Presidente della  Regione  209/2012
vengono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) segreteria Fondo per lo sviluppo: il  gruppo  di  lavoro  che
presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo  al  Comitato
di gestione,  in  relazione  alle  sue  attribuzioni  concernenti  la
gestione del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti
PA, in base alla convenzione di cui  all'art.  98,  comma  14,  della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia
di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  "Disciplina
organica del turismo");»; 
      b) al punto 2) della lettera i) del comma 1  le  parole  «negli
altri casi» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi in cui non  sia
prevista alcuna comunicazione»; 
      c) dopo il punto 3) della lettera i) del comma 1 e' inserito il
seguente: 
    «3-bis) nel caso di acquisto  di  beni  immobili,  anche  tramite
locazione finanziaria con patto di riscatto, la data di trasferimento
della proprieta' specificata nel contratto;»; 
      d) la lettera i-bis) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    «i-bis) pubbliche amministrazioni debitrici: 
      a) i comuni, le province e gli altri enti locali  di  cui  alla
legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e  norme  fondamentali
del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), la
Regione e gli enti strumentali e funzionali della  Regione,  nei  cui
confronti le imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1,  sono  titolari
di crediti di cui alla lettera i-ter); 
      b) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), diverse da  quelle  di  cui  alla  lettera  a),  nei  cui
confronti le imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1,  sono  titolari
di crediti di cui alla lettera i-ter) sorti durante lo svolgimento di
attivita' nel territorio regionale;»; 
      e) la lettera i-ter) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    «i-ter) crediti nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
debitrici: crediti di somme  dovute  alle  imprese  di  cui  all'art.
19-bis,  comma  1,  dalle  pubbliche  amministrazioni  debitrici  per
somministrazioni, forniture,  appalti  e  prestazioni  professionali,
certificati in conformita' all'art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);»; 
      f) alla lettera i-quater) del comma 1  dopo  le  parole  «legge
regionale 2/2012» sono aggiunte le seguenti: «, presso le quali  sono
effettuate le operazioni di  smobilizzo  dei  crediti  nei  confronti
delle pubbliche amministrazioni debitrici». 
 
                               Art. 3. 
 
Modifica all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012, le parole «Segreteria del Fondo per lo sviluppo»
sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria Fondo per lo sviluppo». 
 
                               Art. 4. 
 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 la parola «domande» e' sostituita  dalla  seguente:
«istanze»; 
    b) al comma 6 le parole «, che avra'  luogo  previa  accettazione
dell'impresa richiedente» sono soppresse; 
    c) al comma 8  le  parole  «la  domanda»  sono  sostituita  dalle
seguenti: «l'istanza» e le parole «del comma 2» sono  sostituite  con
le seguenti: «dei commi 2 e 6»; 
    d) al comma 9 le parole «10-bis della  legge  n.  241/1990»  sono
sostituite dalle seguenti: «16-bis della legge regionale n. 7/2000». 
 
                               Art. 5. 
 
Modifica all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012 dopo le parole «contratto  di  finanziamento»  e'
inserita la seguente: «bancario». 
 
                               Art. 6. 
 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento  e
della valutazione della capacita' del  soggetto  richiedente  di  far
fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui
al presente titolo devono essere assistiti da  garanzie  personali  o
reali,  incluse  garanzie  bancarie,  assicurative  o  rilasciate  da
confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente  e
quantitativamente idonee.»; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le quote minime di garanzia dei  finanziamenti  agevolati
di cui al presente titolo sono predeterminate con  deliberazione  del
Comitato  di   gestione   secondo   criteri   di   progressivita'   e
proporzionalita' della copertura a fronte dell'aumento di  importo  e
durata dell'operazione.». 
 
                               Art. 7. 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  2  la  parola  «concessione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «deliberazione dell'intervento»; 
    b) al comma 3 le parole «dal decreto del Presidente della Regione
29  dicembre  2005,  n.  463  (Regolamento  recante  "Indicazione   e
aggiornamento della definizione  di  microimpresa,  piccola  e  media
impresa ai sensi dell'art. 38, comma  3,  della  legge  regionale  n.
7/2000"), pubblicato sul Bollettino  ufficiale  della  Regione  n.  2
dell'11 gennaio 2006» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'art.  2
della legge regionale 20 febbraio  2015,  n.  3  (RilancimpresaFVG  -
Riforma  delle  politiche  industriali),  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione n. 8 del 25 febbraio 2015»; 
    c) al comma 6 le parole «di cui all'art. 16, comma 1, lettera c)»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 11, comma 1-ter e di
cui all'art. 16, comma 1-ter». 
 
                               Art. 8. 
 
Modifica all'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012  la  parola  «concessione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «deliberazione dell'intervento». 
 
                               Art. 9. 
 
Modifiche all'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «dei regolamenti dell'Unione  europea  di
cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e  4  ovvero  di  cui,  fermo  restando
quanto previsto all'art. 1, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, all'art. 8, comma 6, come elencati» sono sostituite  dalle
seguenti: «del regolamento (UE) n. 651/2014  ovvero  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013, richiamati»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga  a
quanto previsto al comma 1,  possono  beneficiare  dei  finanziamenti
agevolati concessi a valere sul FRIE anche le imprese non aventi sede
operativa nel territorio regionale  al  momento  della  presentazione
della domanda o dell'istanza. Il finanziamento agevolato concesso  e'
revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data  di
presentazione del rendiconto all'attivazione  ed  alla  registrazione
nel registro  delle  imprese  della  sede  operativa  sul  territorio
regionale nella quale e' realizzata l'iniziativa finanziata.»; 
    c) alla lettera a) del  comma  2  le  parole  «quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria,» sono soppresse. 
 
                              Art. 10. 
 
Modifiche all'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) ai commi 1 e 1-bis la  parola  «titolo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «capo»; 
    b) al comma 1 le parole «oppure ai sensi del regolamento (UE)  n.
1407/2014,» sono soppresse; 
    c) ai commi 1 e 1-bis la parola «concessione» e' sostituita dalla
seguente: «deliberazione»; 
    d) dopo il comma  1-bis  e'  inserito  il  seguente:  «1-ter.  Le
agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente  capo  sono
concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a  favore  di
PMI sia a favore di grandi imprese: 
    a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative
elencate ai commi 1 e 1-bis; 
    b)  nei  casi  di  realizzazione  di  tipologie   di   iniziative
d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1-bis, dirette
allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, per le quali si applicano
le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 12»; 
    e) al comma 2 le parole «dalla normativa dell'Unione  europea  di
cui agli articoli 8, 9 e 10» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
regolamento  (UE)  n.  1407/2013  ovvero  dal  regolamento  (UE)   n.
651/2014»; 
    f) al comma 2 le  parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 1-bis e 1-ter». 
 
                              Art. 11. 
 
Modifica all'art. 13 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Al comma 3 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012 dopo le parole «all'art. 11, comma 1, lettera a)»
sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis, lettera a)». 
 
                              Art. 12. 
 
Modifiche all'art. 14 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 la parola «dieci»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«quindici»; 
    b) al comma 1 le parole «Nel caso di iniziative  nelle  quali  la
componente immobiliare assume  carattere  prevalente  in  termini  di
spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale,  la  durata
massima e' pari a quindici anni.» sono soppresse; 
    c) il comma 4 e' soppresso. 
 
                              Art. 13. 
 
Modifiche all'art. 15 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione  209/2012
vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «dei regolamenti dell'Unione  europea  di
cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4  ovvero  comma  6,  elencati»  sono
sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1407/2013  ovvero
del regolamento (UE) n. 651/2014, richiamati»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1,   possono
beneficiare   dei   finanziamenti   agevolati   per   le   iniziative
d'investimento a avvio d'impresa a valere sul Fondo per  lo  sviluppo
anche le imprese non aventi sede operativa nel  territorio  regionale
al momento della presentazione della domanda  o  dell'istanza,  fermo
restando il possesso degli altri requisiti previsti  al  comma  1  e,
eventualmente,  di  quelli  di  cui  al  comma  2.  Il  finanziamento
agevolato concesso e' revocato nel  caso  in  cui  tali  imprese  non
procedano   entro   la   data   di   presentazione   del   rendiconto
all'attivazione ed alla  registrazione  nel  registro  delle  imprese
della  sede  operativa  sul  territorio  regionale  nella  quale   e'
realizzata l'iniziativa finanziata.»; 
      c) alla lettera a) del comma 4  le  parole  «quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria,» sono soppresse. 
 
                              Art. 14. 
 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti  di
cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento  (UE)  n.
651/2014 a favore di PMI, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono
utilizzate per la deliberazione di  finanziamenti  agevolati  per  la
realizzazione delle seguenti tipologie di  iniziativa  d'investimento
da  realizzare  presso  unita'  operative  situate   sul   territorio
regionale: 
    a)  creazione  di  un  nuovo  stabilimento,  estensione  di   uno
stabilimento esistente,  diversificazione  della  produzione  di  uno
stabilimento  esistente  mediante   prodotti   nuovi   aggiuntivi   o
trasformazione fondamentale del processo  produttivo  complessivo  di
uno stabilimento esistente; 
    b)  acquisizione  degli  attivi  direttamente  connessi  ad   uno
stabilimento, nel caso in cui lo  stabilimento  sia  stato  chiuso  o
sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.»; 
      b) dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti: 
    «1-bis. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti
di cui al presente capo sono  concesse  ai  sensi  dell'art.  14  del
regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni
del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate  per  la  deliberazione  di
finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie
di iniziativa d'investimento da realizzare  presso  unita'  operative
situate sul territorio regionale: 
    a) creazione di un nuovo stabilimento  o  diversificazione  delle
attivita' di uno stabilimento esistente, purche' le  nuove  attivita'
non siano uguali o simili a quelle gia' svolte nello stabilimento; 
    b)  acquisizione  degli  attivi  direttamente  connessi  ad   uno
stabilimento, nel caso in cui lo  stabilimento  sia  stato  chiuso  o
sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato  acquisito,  purche'  le
nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli attivi  acquisiti
non siano uguali o simili a quelle svolte  nello  stabilimento  prima
dell'acquisizione. 
    1-ter. Le  agevolazioni  relative  ai  finanziamenti  di  cui  al
presente  capo  sono  concesse  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 sia a favore di PMI sia a favore di grandi imprese: 
    a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative
elencate ai commi 1 e 1-bis; 
    b)  nei  casi  di  realizzazione  di  tipologie   di   iniziative
d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1-bis, dirette
allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.»; 
    c) il punto 1) della lettera b) del comma 2 e' sostituito con  il
seguente: 
    «1) alla ricapitalizzazione della societa';»; 
      d) al punto 2) della lettera b) del comma 2 le parole  «impresa
costituita in forma di societa' di capitale»  sono  sostituite  dalla
seguente: «societa'». 
 
                              Art. 15. 
 
Modifiche all'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «all'art. 16, comma 1, lettere a)  e  c)»
sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, commi  1,  lettera  a),
1-bis, lettera a) e 1-ter, lettera b)»; 
    b) al comma 2 le parole «all'art. 16, comma 1, lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, commi 1, lettera b) e 1-bis,
lettera b)». 
 
                              Art. 16. 
 
Modifiche all'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), numero 1, il
finanziamento e' concesso a fronte dell'impegno da parte dei  soci  a
deliberare, prima dell'erogazione del prestito partecipativo ed entro
sessanta giorni dalla deliberazione  dell'intervento,  l'aumento  del
capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per  un
importo  pari  a  quello  del  prestito  partecipativo.  La  societa'
beneficiaria  e'  ricapitalizzata,  entro  120  giorni  dal   termine
dell'ammortamento  del  prestito  partecipativo,   a   fronte   della
conversione in capitale sociale delle somme accantonate  in  apposita
riserva  patrimoniale  indisponibile.   Tale   riserva   patrimoniale
indisponibile e' alimentata, entro la scadenza di  ciascuna  rata  di
restituzione del prestito partecipativo, per un importo almeno pari a
quello della rata, mediante: 
    a) versamento di denaro da parte dei soci; 
    b) destinazione di utili d'esercizio; 
    c) conversione di  riserve  disponibili  esistenti  derivanti  da
utili accantonati e da pregressi versamenti dei soci; 
    d) rinuncia da parte dei soci a crediti  derivanti  da  pregressi
finanziamenti a favore della societa'.»; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), numero 2, il
finanziamento e' deliberato a fronte dell'impegno da parte  dei  soci
della  societa'  di  persone   ovvero   del   titolare   dell'impresa
individuale  a  costituire,  tramite  trasformazione  della  societa'
ovvero  conferimento  dell'azienda,   una   societa'   di   capitale.
L'erogazione del  finanziamento  e'  condizionata  alla  costituzione
della societa' di capitale. Il finanziamento e' riferito  alla  quota
di capitale  sociale,  interamente  sottoscritto,  d'importo  pari  a
quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte  di  capitale
sociale derivante dalla  trasformazione  della  societa'  di  persone
ovvero  dal  conferimento  dell'azienda.  Fatti  salvi  i  versamenti
obbligatori, i soci della costituita societa' di capitale  gia'  soci
della societa' di persone  o  il  socio  gia'  titolare  dell'impresa
individuale, nonche' eventuali altri soci, effettuano i versamenti di
denaro o destinano utili d'esercizio a titolo  di  conferimento  alla
suddetta quota di capitale sociale entro le scadenze  e  per  importi
almeno pari a quelli previsti nel contratto di finanziamento, per  il
rimborso del capitale mutuato da parte della  societa'  beneficiaria.
La costituzione della societa' di capitali  deve  avere  luogo  entro
dodici mesi dalla data di deliberazione dell'intervento.». 
 
                              Art. 17. 
 
Modifiche all'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole  «ai  commi  2,»  sono  inserite  le
seguenti: «2-bis,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie  di  cui
all'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, la durata massima e' di quindici
anni.»; 
      c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Nel caso delle iniziative rientranti nelle  tipologie  di
cui all'art. 16,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  concernenti  strutture
ricettive alberghiere, nelle quali la componente  immobiliare  assume
carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad  almeno
i due terzi del totale, la durata massima e' di venti anni.»; 
      d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. L'ammontare minimo dei finanziamenti a valere sul  Fondo  per
lo sviluppo e' pari a 10 mila euro, quello massimo e' pari a 500 mila
euro. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo  per  lo
sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario  e'  pari  a  2
milioni di euro. 
    5.1 Nel caso  in  cui  le  iniziative  finanziate  riguardino  lo
svolgimento  delle  attivita'  economiche  di  cui  all'allegato   E,
l'ammontare massimo dei finanziamenti  a  valere  sul  Fondo  per  lo
sviluppo e' pari  a  4  milioni  di  euro  e  l'importo  massimo  dei
finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere  a  favore
del medesimo beneficiario e' pari a 8 milioni di euro. 
    5.2 In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 5-bis, l'importo
massimo dei prestiti partecipativi a valere sul Fondo per lo sviluppo
in essere a favore del medesimo beneficiario e' pari a 1  milione  di
euro.»; 
      e) al comma 5-bis le parole «comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 5.2». 
 
                              Art. 18. 
 
Modifiche all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Regione n.
                              209/2012 
 
    1. Alla lettera a) del comma 2 e al comma 2-bis dell'art.  19-bis
del decreto del Presidente della Regione n.  209/2012  le  parole  «,
quali  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato
preventivo,  amministrazione  controllata   o   straordinaria»   sono
soppresse. 
 
                              Art. 19. 
 
Modifiche all'art. 19-ter del decreto del Presidente della Regione n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 19-ter del decreto del Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole  «locali  e  regionali»  sono  sostituite
dalla seguente: «debitrici»; 
    b) ai commi 3,  5  e  6  le  parole  «locale  e  regionale»  sono
sostituite dalla seguente: «debitrice»; 
    c) al comma 4 le parole  «e  tenuto  conto  di  quanto  stabilito
all'art. 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76 (Primi interventi urgenti per la promozione  dell'occupazione,  in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia  di
imposta  sul  valore  aggiunto  "IVA"  e  altre  misure   finanziarie
urgenti),» sono soppresse. 
 
                              Art. 20. 
 
Modifiche all'art. 19-quater del decreto del Presidente della Regione
                             n. 209/2012 
 
    1. All'art. 19-quater del decreto del Presidente della Regione n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le  parole  «nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano
richiesti con  riferimento  alle  operazioni  di  smobilizzo  di  cui
all'art. 19-ter, comma 1, lettera b),» sono soppresse; 
    b) al comma 5 le parole «a tasso fisso pari  all'uno  per  cento»
sono sostituite con le seguenti: «ai tassi stabiliti con le modalita'
di cui all'art. 6, comma 2». 
 
                              Art. 21. 
 
Modifiche all'art. 19-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
                         Regione n. 209/2012 
 
    1. All'art. 19-quinquies del decreto del Presidente della Regione
n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «Direzione centrale attivita' produttive,
commercio,  cooperazione,  risorse   agricole   e   forestali»   sono
sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale attivita'  produttive,
turismo e cooperazione»; 
    b) al comma 1 le parole  «locali  e  regionali»  sono  sostituite
dalla seguente: «debitrici»; 
    c) la lettera a) del comma 2 e' sostituita con la  seguente:  «a)
copia  della  documentazione   relativa   alla   certificazione   del
credito;»; 
    d) alla lettera b) del comma 2 le  parole  «locale  e  regionale»
sono sostituite dalla seguente: «debitrice»; 
    e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  La  domanda
per  l'attivazione   dell'intervento   di   finanziamento   agevolato
complementare  di  cui  all'art.  19-quater  mediante  l'utilizzo  di
provvista a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA e'  presentata
dall'impresa all'istituto finanziatore convenzionato con le modalita'
stabilite nella convenzione per l'attuazione degli incentivi  di  cui
al presente capo.»; 
    f) il comma  3  e'  sostituito  con  il  seguente:  «3.  Compiuta
positivamente la valutazione economico-finanziaria della  domanda  di
cui al  comma  2-bis  in  conformita'  alle  norme  che  disciplinano
l'esercizio dell'attivita' bancaria e di intermediazione finanziaria,
l'istituto  finanziatore   convenzionato   trasmette   l'istanza   di
deliberazione    dell'intervento    di    finanziamento     agevolato
complementare di cui all'art.  19-quater,  sottoscritta  dall'impresa
richiedente, unitamente all'istanza per la concessione del contributo
a fondo perduto di cui al comma 1, al Comitato  di  gestione  per  il
tramite della segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalita' ed i
termini  stabiliti  nella  convenzione  di  cui   al   comma   2-bis,
utilizzando il modello approvato con decreto del  Direttore  centrale
della Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione
e pubblicato sul sito internet della Regione.»; 
    g) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «4. L'istanza per la
deliberazione    dell'intervento    di    finanziamento     agevolato
complementare di cui al comma 3 e' sempre corredata dalla copia delle
fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno  dei
subappaltatori  o  dei  cottimisti  della  quota  ad  essi  spettante
dell'ammontare dovuto per le prestazioni dagli  stessi  eseguite  con
riferimento alla somministrazione, fornitura, appalto  o  prestazione
professionale in virtu' della cui esecuzione e' sorto il credito  nei
confronti  della  pubblica  amministrazione  debitrice   oggetto   di
anticipazione. Nel caso  in  cui  l'importo  accreditato  all'impresa
beneficiaria in esito all'operazione di anticipazione  sia  inferiore
al  valore  nominale  del  credito  nei  confronti   della   pubblica
amministrazione debitrice, il rapporto tra  l'importo  del  pagamento
corrisposto e la somma  complessivamente  spettante  a  ciascuno  dei
subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno  al  rapporto
tra l'importo accreditato ed il predetto valore nominale.». 
 
                              Art. 22. 
 
Modifiche all'art. 19-sexies del decreto del Presidente della Regione
                             n. 209/2012 
 
    1. All'art. 19-sexies del decreto del Presidente della Regione n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) ai commi  2  e  4  le  parole  «in  materia  di  deliberazione
dell'intervento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  materia  di
concessione del contributo di cui all'art. 19-ter e di  deliberazione
dell'intervento  di  finanziamento  agevolato  complementare  di  cui
all'art. 19-quater»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  Comitato  di
gestione concede il contributo a fondo perduto di cui all'art. 19-ter
ed eventualmente delibera  l'intervento  di  finanziamento  agevolato
complementare di cui all'art. 19-quater.»; 
    c) al comma  4  le  parole  «sull'istanza  di  concessione»  sono
sostituite dalle seguenti: «sulle istanze»; 
    d)  al  comma  5  le  parole  «adotta  la   deliberazione   degli
interventi» sono sostituite dalle seguenti:  «adotta  la  concessione
del  contributo  di  cui   all'art.   19-ter   e   la   deliberazione
dell'intervento  di  finanziamento  agevolato  complementare  di  cui
all'art. 19-quater»; 
    e) al comma 6 le parole «all'impresa richiedente» sono sostituite
dalle seguenti: «agli istanti». 
 
                              Art. 23. 
 
Modifica all'art. 31 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  209/2012  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.   Le   imprese
beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al titolo II  per  la
realizzazione delle iniziative di cui  agli  articoli  11,  commi  1,
1-bis e 1-ter e 16, commi 1, 1-bis, 1-ter  e  2,  lettera  a),  hanno
l'obbligo   di   mantenere   la   destinazione   dei   beni   oggetto
dell'incentivo,  per  cinque  anni  dalla   data   di   completamento
dell'iniziativa se beni  immobili  e  per  tre  anni  dalla  data  di
completamento dell'iniziativa se mobili, materiali o immateriali.». 
 
                              Art. 24. 
 
Modifiche all'art. 33 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 33  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica «(Subentro di altro  soggetto  nel  beneficio)»  e'
sostituita dalla seguente: «(Conferma dell'incentivo)»; 
    b) al comma 1 le  parole  «all'impresa  subentrante,  purche'  la
stessa»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «purche'   l'impresa
subentrante». 
 
                              Art. 25. 
 
Modifiche all'art. 34 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 34 del decreto del Presidente della Regione  209/2012
vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del comma 1 le parole  «dell'artico  10»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
 
                              Art. 26. 
 
Modifica all'art. 35 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012 la parola «gia»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«gia'». 
 
                              Art. 27. 
 
Modifiche all'art. 36 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 36  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) ai commi 1 e 2 dopo le  parole  «Comitato  di  gestione»  sono
inserite le seguenti: «e le Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo»; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
 
                              Art. 28. 
 
Modifiche all'art. 37 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. All'art. 37  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera d) del comma 1 le parole «commi 1, 2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; 
    b) la lettera d-bis) del comma 1 e' soppressa. 
 
                              Art. 29. 
 
Modifiche all'art. 38 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012 la parola «corrispondente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dello stesso proporzionale  al  periodo  per  il  quale  i
vincoli non sono stati rispettati e». 
 
                              Art. 30. 
 
Modifica all'art. 40 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012 le parole «alla presente legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al presente regolamento». 
 
                              Art. 31. 
 
Modifica all'art. 43 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  43  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 209/2012 e' soppresso. 
 
                              Art. 32. 
 
Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della  Regione  n.
                              209/2012 
 
    1. L'allegato A del decreto Presidente della Regione n.  209/2012
e' sostituto dall'allegato 1 al presente regolamento. 
 
                              Art. 33. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                ----- 
 
                                    Allegato 1 (riferito all'art. 32) 
 
                                     Allegato A (riferito all'art. 7) 
 
     ===========================================================
     |           Garanzie          |     Valori cauzionali     |
     +=============================+===========================+
     |Ipoteca su immobili          |50% del valore inteso come |
     |industriali (compresi        |costo di ricostruzione     |
     |impianti fissi)              |ridotto per vetusta'       |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Ipoteca su altri immobili    |60% del valore di mercato  |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Ipoteca su terreni           |60% del valore di mercato  |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Privilegio su impianti,      |                           |
     |macchinari e attrezzature    |30% del valore di mercato  |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Pegno su titoli di Stato o   |                           |
     |garantiti dallo Stato        |80% del valore di borsa    |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Pegno su obbligazioni di enti|                           |
     |pubblici                     |80% del valore di borsa    |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Garanzie bancarie e dei      |                           |
     |confidi iscritti nell'elenco |                           |
     |speciale di cui all'art. 107 |                           |
     |del decreto legislativo n.   |                           |
     |385/1993                     |100% dell'importo          |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Garanzie di assicurazioni con|                           |
     |rating assegnato da agenzie  |                           |
     |di rating non inferiore a    |                           |
     |"buono" (capacita' di        |                           |
     |pagamento adeguata)          |100% dell'importo          |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Garanzie degli altri confidi |85% dell'importo           |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Garanzie delle altre         |                           |
     |assicurazioni                |80% dell'importo           |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Pegno su titoli azionari e   |                           |
     |obbligazionari privati       |50% del valore di borsa    |
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Garanzie rilasciate da fondi |                           |
     |pubblici di  garanzia e SACE |100% dell'importo          |
     +-----------------------------+---------------------------+
 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani