Art. 2 
 
Modifica al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n.
  4, recante «Regolamento sulla formazione medica specialistica». 
 
  1. L'art. 5 del decreto del Presidente della  Provincia  7  gennaio
2008, n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 5 (Assegni per la formazione di medici specialisti).  -  1.
L'avviso di selezione per l'attribuzione  degli  assegni  di  cui  al
Titolo III, Capo III, della  legge,  da  pubblicarsi  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione, indica le specialita' e il numero dei posti,
ed eventualmente le strutture in relazione alle quali l'assegno  puo'
essere fruito, il termine per la presentazione delle domande da parte
degli interessati e le modalita' della selezione. Il termine  per  la
presentazione delle domande non puo' essere  inferiore  a  30  giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di selezione. 
  2. L'avviso di selezione puo' prevedere che ai sensi  dell'art.  30
della legge, e successive  modifiche,  il  godimento  di  determinati
assegni sia riservato a specifiche categorie di aspiranti. 
  3.  Possono  essere  previsti  avvisi  di  selezione  distinti  per
strutture  convenzionate  o  non  convenzionate.  Per  queste  ultime
l'avviso di selezione  puo'  prevedere  che  l'assegno  possa  essere
concesso esclusivamente se esse possiedono determinati requisiti. 
  4. Nella domanda va  indicata  la  specialita'  e  l'universita'  o
l'organismo a cui si aspira ad accedere. Alla domanda va allegata  la
documentazione curriculare. 
  5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte
in modo da  garantire  la  prevalenza  di  esperti  nelle  discipline
mediche, forma la graduatoria degli aspiranti  idonei,  previo  esame
della documentazione presentata e previo controllo della  sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 2. 
  6. La valutazione delle domande e la formazione  della  graduatoria
si basano sui seguenti  elementi,  secondo  i  criteri  di  punteggio
riportati nell'avviso di selezione: 
  a) titoli di studio, che valgono quali requisiti  di  accesso  agli
interventi di sostegno di cui all'art. 22 della legge, con  specifico
riguardo ai titoli accademici, anche postlaurea; 
  b) titoli scientifici, ivi  comprese  l'attivita'  di  ricerca,  le
pubblicazioni, la partecipazione ad iniziative  o  ad  organismi  nel
rispettivo campo professionale; 
  c) titoli  di  formazione  e  aggiornamento  nel  rispettivo  campo
professionale; 
  d) titoli di servizio nel rispettivo campo professionale; 
  e) titoli didattici nel rispettivo campo professionale. 
  7. A parita' di punteggio, e' preferito o preferita l'aspirante che
non risulti gia' in  possesso  di  un  titolo  di  formazione  medica
specialistica. 
  8. L'ammontare degli assegni varia  da  €  1.549,37  a  €  2.500,00
mensili lordi, a seconda del luogo di formazione e tenuto conto della
convenzione stipulata con l'ente di formazione. 
  9. La Provincia corrisponde ai medici che  ricoprono  un  posto  di
formazione nell'Azienda Sanitaria  dell'Alto  Adige  e  che  sono  in
possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato  ai
sensi  degli  articoli  3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche,  o  di  un
attestato equipollente, un'indennita' aggiuntiva dell'ammontare di  €
450,00 mensili. La Provincia eroga ai medici l'indennita'  aggiuntiva
dall'inizio  della  formazione  medica  specialistica  o   dal   mese
successivo a quello  dell'acquisizione  dell'attestato.  L'indennita'
aggiuntiva e' erogata fino al conseguimento della  formazione  medica
specialistica. 
  10.  Per  la  frequenza  di  formazioni  integrative,  svolte  dopo
l'assolvimento della formazione specialistica e in base ai rispettivi
criteri possono essere concessi contributi di importo pari al 50  per
cento delle tasse d'iscrizione e fino ad un  massimo  di  €  2.500,00
annui o gli importi di cui al comma 8,  in  base  al  fabbisogno  del
Servizio sanitario provinciale  e  in  relazione  alla  durata  della
formazione.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 17 ottobre 2016 
 
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher