Art. 10 1. Dopo il comma 6, dell'art. 41, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 7: «7. Il comitato tecnico di cui all'art. 8, d'intesa con l'ente competente per l'integrazione della tariffa, puo' decidere una riduzione della tariffa ai sensi dell'art. 42-bis, comma 1, a favore del nucleo familiare collegato, oppure puo' esonerare quest'ultimo dalla partecipazione, se da specifica documentazione dell'autorita' giurisdizionale o di pubbliche autorita' risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneita' del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all'utente».