Art. 10 
  1. Dopo il comma 6, dell'art. 41, del decreto del Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
aggiunto il seguente comma 7: 
    «7. Il comitato tecnico di cui all'art. 8,  d'intesa  con  l'ente
competente  per  l'integrazione  della  tariffa,  puo'  decidere  una
riduzione della tariffa ai sensi dell'art. 42-bis, comma 1, a  favore
del nucleo familiare collegato, oppure  puo'  esonerare  quest'ultimo
dalla partecipazione, se da specifica  documentazione  dell'autorita'
giurisdizionale o di pubbliche autorita' risultano circostanze da cui
si possa dedurre  una  causa  oggettiva  di  estraneita'  del  nucleo
familiare collegato in termini  di  rapporti  affettivi  o  economici
rispetto all'utente».