Art. 11 1. Il comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento e' resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante e' tenuta a comunicare tempestivamente, durante il periodo di concessione, ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati intervenuta successivamente alla data della dichiarazione sostitutiva. Per le prestazioni «reddito minimo di inserimento» e «contributo al canone di locazione e per le spese accessorie» tale obbligo di comunicazione vale solamente per le variazioni della composizione del nucleo familiare».