Art. 11 
  1. Il comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
    «2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del  nucleo
familiare di riferimento e' resa  e  sottoscritta  da  uno  dei  suoi
componenti;  la  persona   dichiarante   e'   tenuta   a   comunicare
tempestivamente, durante il periodo di concessione,  ogni  variazione
dei  requisiti  richiesti   o   dei   dati   dichiarati   intervenuta
successivamente alla data della  dichiarazione  sostitutiva.  Per  le
prestazioni «reddito minimo di inserimento» e «contributo  al  canone
di locazione e per le spese accessorie» tale obbligo di comunicazione
vale solamente  per  le  variazioni  della  composizione  del  nucleo
familiare».