Art. 13 1. Il comma 1, dell'art. 48, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «1. Contro la decisione dell'ente puo' essere presentato ricorso, entro 45 giorni dalla comunicazione, alla sezione ricorsi di cui all'art. 4, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche».