Art. 13 
  1. Il comma 1, dell'art.  48,  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: 
    «1. Contro la decisione dell'ente puo' essere presentato ricorso,
entro 45 giorni dalla comunicazione,  alla  sezione  ricorsi  di  cui
all'art. 4,  della  legge  provinciale  30  aprile  1991,  n.  13,  e
successive modifiche».