Art. 17 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i commi 3 e 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche; b) il comma 15 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche; c) il comma 9 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche; d) il comma 3 dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.