Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) i commi 3 e 4 dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche; 
    b) il comma 15 dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche; 
    c) il comma 9 dell'art.  24  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche; 
    d) il comma 3 dell'art. 42-bis del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.