Art. 2 1. I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purche' aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda: a) i cittadini italiani; b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea; c) i cittadini di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia; d) i titolari dello status di rifugiato; e) i titolari dello status di protezione sussidiaria. 2. Dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano hanno altresi' accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale, alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1, le seguenti persone, qualora legalmente soggiornanti sul territorio nazionale: a) i cittadini di Paesi terzi; b) gli apolidi». 2. Il comma 5, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Si puo' prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 solo in caso di eccezionali situazioni personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili».