Art. 2 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n.  30,  e  successive  modifiche,
sono cosi' sostituiti: 
    «1.  Hanno  accesso  alle  prestazioni  di  assistenza  economica
sociale  le  seguenti  persone,  purche'  aventi  dimora  stabile   e
ininterrotta da almeno dodici mesi  in  provincia  di  Bolzano  prima
della presentazione di ogni domanda: 
      a) i cittadini italiani; 
      b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea; 
      c) i cittadini di Paesi  terzi,  titolari  di  un  permesso  di
soggiorno  Unione  europea  per  soggiornanti   di   lungo   periodo,
rilasciato in Italia; 
      d) i titolari dello status di rifugiato; 
      e) i titolari dello status di protezione sussidiaria. 
  2. Dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta  residenza  in
provincia di Bolzano  hanno  altresi'  accesso  alle  prestazioni  di
assistenza economica sociale, alle stesse condizioni delle persone di
cui al comma 1, le seguenti persone, qualora legalmente  soggiornanti
sul territorio nazionale: 
      a) i cittadini di Paesi terzi; 
      b) gli apolidi». 
  2. Il comma 5, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «5. Si puo' prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai  commi
1 e 2 solo in caso di eccezionali situazioni  personali  o  familiari
che richiedano interventi urgenti ed indifferibili».