Art. 3 
  1. Dopo il comma 2, dell'art. 18 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
aggiunto il seguente comma 3: 
    «3. Il comitato tecnico di  cui  all'art.  8  puo'  esonerare  il
nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad  un
massimo della meta', se da  specifica  documentazione  dell'autorita'
giurisdizionale o di pubbliche autorita' risultano circostanze da cui
si possa dedurre  una  causa  oggettiva  di  estraneita'  del  nucleo
familiare collegato in termini  di  rapporti  affettivi  o  economici
rispetto all'utente».