Art. 3 1. Dopo il comma 2, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 3: «3. Il comitato tecnico di cui all'art. 8 puo' esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo della meta', se da specifica documentazione dell'autorita' giurisdizionale o di pubbliche autorita' risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneita' del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all'utente».