Art. 4 
  1. Dopo il comma 3, dell'art. 19 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
inserito il seguente comma 3-bis: 
    «3/bis.  Per  il  calcolo  del  fabbisogno  delle   persone   che
condividono un alloggio collettivo, che non sono  membri  del  nucleo
familiare di fatto e  che  sono  seguite  dal  distretto  sociale  di
competenza   attraverso    la    prestazione    di    accompagnamento
socio-pedagogico abitativo o da un servizio  sanitario  specialistico
all'interno di un progetto di autonomia abitativa, si applica  quanto
previsto per le persone che vivono da sole dall'art. 5, comma 2,  del
decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2».