Art. 4 1. Dopo il comma 3, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 3-bis: «3/bis. Per il calcolo del fabbisogno delle persone che condividono un alloggio collettivo, che non sono membri del nucleo familiare di fatto e che sono seguite dal distretto sociale di competenza attraverso la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo o da un servizio sanitario specialistico all'interno di un progetto di autonomia abitativa, si applica quanto previsto per le persone che vivono da sole dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2».