Art. 5 1. Il numero 1), della lettera a), del comma 2, dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1) che hanno un diritto di proprieta', usufrutto o abitazione su un'unita' immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano o sono contitolari di un tale diritto sulla medesima unita' immobiliare per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento». 2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «d) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell'unita' immobiliare»; 3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' inserita la seguente lettera d-bis): «d-bis) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unita' immobiliare»; 4. La lettera g) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «g) i locatari cui e' stato assegnato un alloggio agevolato dell'Istituto per l'edilizia sociale o di un altro ente pubblico e vi rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia o della restituzione»; 5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera h): «h) i locatari di alloggi di cui alla lettera g) in caso di revoca dell'assegnazione dell'alloggio per cause loro imputabili, per un periodo di cinque anni dalla data della revoca». 6. La lettera b) del comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «b) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell'unita' immobiliare»; 7. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' inserita la seguente lettera b-bis): «b-bis) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unita' immobiliare»; 8. Il comma 8, dell'art. 20, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario».