Art. 5 
  1. Il numero 1), della lettera a), del comma 2,  dell'art.  20  del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 11  agosto  2000,  n.
30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «1) che hanno un diritto di proprieta', usufrutto o abitazione su
un'unita' immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano o
sono contitolari di un tale diritto sulla medesima unita' immobiliare
per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento». 
  2. La  lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «d) i locatari e i componenti del relativo nucleo  familiare  che
non vivono nell'unita' immobiliare»; 
  3. Dopo la lettera d) del comma 2  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' inserita la seguente lettera d-bis): 
    «d-bis)  i  locatari  che  non  hanno  la  residenza   anagrafica
nell'unita' immobiliare»; 
  4. La  lettera  g)  del  comma  2  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «g) i locatari cui  e'  stato  assegnato  un  alloggio  agevolato
dell'Istituto per l'edilizia sociale o di un altro ente pubblico e vi
rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di  cinque  anni  dalla
data della rinuncia o della restituzione»; 
  5. Dopo la lettera g) del comma 2  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera h): 
    «h) i locatari di alloggi di cui  alla  lettera  g)  in  caso  di
revoca dell'assegnazione dell'alloggio per cause loro imputabili, per
un periodo di cinque anni dalla data della revoca». 
  6. La  lettera  b)  del  comma  5  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «b) i locatari e i componenti del relativo nucleo  familiare  che
non vivono nell'unita' immobiliare»; 
  7. Dopo la lettera b) del comma 5  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' inserita la seguente lettera b-bis): 
    «b-bis)  i  locatari  che  non  hanno  la  residenza   anagrafica
nell'unita' immobiliare»; 
  8. Il comma 8, dell'art.  20,  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
  «8. La domanda di contributo al canone  di  locazione  deve  essere
presentata direttamente dal locatario».