Art. 6 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 21 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
inserito il seguente comma 4-bis: 
    «4-bis. La prestazione non  puo'  essere  concessa  a  persone  o
famiglie che gia' percepiscono, dagli enti gestori delle strutture in
cui sono accolte o da cui sono assistite, un  importo  corrispondente
per la medesima finalita'».