Art. 6 1. Dopo il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 4-bis: «4-bis. La prestazione non puo' essere concessa a persone o famiglie che gia' percepiscono, dagli enti gestori delle strutture in cui sono accolte o da cui sono assistite, un importo corrispondente per la medesima finalita'».