Art. 7 1. I commi 3 e 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per servizio di accompagnamento, andata e ritorno, dalla propria abitazione sino: a) ai servizi sociali semiresidenziali; b) ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione; c) al posto di lavoro, oppure alla sede del progetto di inserimento lavorativo o della convenzione individuale per l'occupazione lavorativa. 4. Le persone con disabilita' che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l'universita' non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento di cui al comma 3 durante l'orario scolastico o durante le lezioni universitarie frequentate». 2. Il comma 8 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «8. La concessione della prestazione di cui al presente articolo e' subordinata al parere dell'operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalita' di effettuazione del trasporto, anche in riferimento ad altre forme di accompagnamento e trasporto alternative, allo scopo di ottimizzare le risorse, tenendo conto delle esigenze della persona e delle eventuali disponibilita' presenti sul territorio. La proposta del medesimo operatore e' sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all'art. 8».