Art. 7 
  1. I commi 3 e 4 dell'art. 24  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n.  30,  e  successive  modifiche,
sono cosi' sostituiti: 
    «3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese  di  trasporto  o
per servizio di accompagnamento,  andata  e  ritorno,  dalla  propria
abitazione sino: 
      a) ai servizi sociali semiresidenziali; 
      b) ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione; 
      c) al posto  di  lavoro,  oppure  alla  sede  del  progetto  di
inserimento  lavorativo   o   della   convenzione   individuale   per
l'occupazione lavorativa. 
  4.  Le  persone  con  disabilita'   che   frequentano   la   scuola
dell'infanzia, scuole di ogni ordine  e  grado  o  l'universita'  non
hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio  di
accompagnamento di cui al  comma  3  durante  l'orario  scolastico  o
durante le lezioni universitarie frequentate». 
  2. Il comma 8 dell'art. 24 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
      «8.  La  concessione  della  prestazione  di  cui  al  presente
articolo e'  subordinata  al  parere  dell'operatore  competente  del
distretto sociale, che  valuta  le  modalita'  di  effettuazione  del
trasporto, anche in riferimento ad altre forme di  accompagnamento  e
trasporto alternative, allo scopo di ottimizzare le risorse,  tenendo
conto delle esigenze della persona e delle  eventuali  disponibilita'
presenti sul  territorio.  La  proposta  del  medesimo  operatore  e'
sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all'art. 8».