Art. 8 1. La lettera c) del comma 2, dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) la persona e' maggiorenne e, al momento della presentazione della prima domanda di prestazione, non ha superato i 60 anni di eta'».