Art. 8 
  1. La lettera  c)  del  comma  2,  dell'art.  25  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
      «c) la persona e' maggiorenne e, al momento della presentazione
della prima domanda di prestazione, non ha  superato  i  60  anni  di
eta'».