Art. 9 
  1.  Dopo  l'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della   Giunta
provinciale 11  agosto  2000,  n.  30,  e  successive  modifiche,  e'
inserito il seguente art. 39/bis: 
    «Art. 39-bis (Utilizzo di buoni servizio per il  pagamento  delle
tariffe)  -  1.  La  Giunta   provinciale   fissa   annualmente,   in
concomitanza con la determinazione della quota base, le  prestazioni,
con le relative tariffe minime e massime, per le quali l'utente  puo'
concorrere al pagamento della tariffa utilizzando i buoni servizio di
cui all'art. 8, comma 4, della legge provinciale 12 ottobre 2007,  n.
9. 
  2. L'utente che si avvale della possibilita'  di  cui  al  comma  1
concorre al pagamento della tariffa  in  relazione  al  valore  della
situazione economica del suo nucleo familiare ristretto. 
  3. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna
2 della tabella di cui all'allegato  B,  e'  richiesto  il  pagamento
della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica
indicato nella colonna 3 della  suddetta  tabella,  e'  richiesto  il
pagamento della tariffa massima. 
  4. La partecipazione aumenta  in  modo  lineare  all'aumentare  del
valore della situazione economica, a  partire  dalla  tariffa  minima
fino a raggiungere la copertura della tariffa massima».