Art. 9 1. Dopo l'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 39/bis: «Art. 39-bis (Utilizzo di buoni servizio per il pagamento delle tariffe) - 1. La Giunta provinciale fissa annualmente, in concomitanza con la determinazione della quota base, le prestazioni, con le relative tariffe minime e massime, per le quali l'utente puo' concorrere al pagamento della tariffa utilizzando i buoni servizio di cui all'art. 8, comma 4, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9. 2. L'utente che si avvale della possibilita' di cui al comma 1 concorre al pagamento della tariffa in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto. 3. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato B, e' richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della suddetta tabella, e' richiesto il pagamento della tariffa massima. 4. La partecipazione aumenta in modo lineare all'aumentare del valore della situazione economica, a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima».